Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: il giudice non può sostituirsi al ricorrente (TAR Puglia n. 521 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in presenza di un’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, vige il principio dispositivo, in forza del quale la parte ha la piena disponibilità dell’azione. Il giudice deve pertanto limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in conformità alla dichiarazione resa.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato il verbale conclusivo della conferenza di servizi asincrona e gli atti consequenziali, con cui era stata ritenuta non soddisfatta la compatibilità ambientale di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché il successivo provvedimento negativo di VIA. Nel corso del giudizio, con atto depositato in data 3 febbraio 2026, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di rinuncia all’interesse alla decisione, il giudice non può pronunciarsi nel merito.

La pronuncia si fonda sul principio dispositivo, che attribuisce alla parte la piena disponibilità dell’azione processuale fino al momento della decisione. Ne consegue che, in assenza di richieste contrarie delle altre parti, il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione della sussistenza dell’interesse ad agire.

A sostegno di tale principio, la Corte ha citato i precedenti del Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918 e Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379.

In applicazione di tali coordinate, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese tra le parti costituite e declaratoria di irripetibilità nei confronti delle parti non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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