Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente nel triennio pregresso (TAR Sicilia n. 780 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Il passaggio in giudicato del titolo è condizione necessaria quando l’ottemperanza non riguardi sentenze del giudice amministrativo. Accertato l’inadempimento, il giudice adito ordina all’amministrazione l’adempimento in forma specifica e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. È manifestamente iniqua, ai sensi della lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a., la condanna alle misure ulteriori quando l’esecuzione in forma specifica e la rivalutazione del credito assicurino già la conservazione del valore reale della pretesa.
Il Fatto
Una docente di ruolo ha ottenuto dal giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Caltagirone – Sez. Lavoro e Previdenza n. 584/2025, il riconoscimento del diritto alla costituzione in suo favore della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per un valore complessivo di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione delle somme.
Notificato il titolo con attestazione di conformità, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure di cui all’art. 114 c.p.a. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la propria competenza e i presupposti dell’azione. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo risulta rispettato: la notifica del ricorso è intervenuta oltre sei mesi dopo la notificazione della sentenza ottemperanda.
Quanto al passaggio in giudicato, il Tribunale ne accerta la sussistenza, richiamando il principio per cui tale accertamento è necessario ogni volta che l’ottemperanza non riguardi sentenze del giudice amministrativo, come nel caso di specie. La prova è fornita dall’attestazione di segreteria.
Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il ricorso è pertanto accolto e il Ministero è condannato a costituire la Carta Elettronica con accredito di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Sulla richiesta di misure ulteriori ex lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a., il Collegio osserva che la nomina del commissario ad acta garantisce adeguatamente l’esecuzione in forma specifica, mentre la rivalutazione prevista dal titolo assicura la conservazione del valore economico reale del credito. Ne segue la valutazione di manifesta iniquità di una condanna ulteriore.
Per l’ipotesi di inottemperanza protratta, è nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario apicale, per assicurare l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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