Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 305 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, è ammissibile quando il titolo esecutivo sia munito di attestazione di conformità, sia stato notificato all’amministrazione presso la sede reale e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina la conformazione al giudicato e, in presenza di un ritardo nella corresponsione delle somme dovute, condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. alla penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 300 del 21 maggio 2024 della Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro. Quel giudice, riformando la decisione di primo grado, aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente di cui alla l. n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento, per ciascun appellante, dell’importo complessivo di € 1.500,00, secondo le modalità del DPCM 28.10.2016.

Il titolo esecutivo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato al Ministero presso la sede reale. Decorso inutilmente il termine di legge, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle astreintes e la liquidazione delle spese con distrazione. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è munita dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, è stata notificata al Ministero presso la sede reale e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria della Corte di Appello.

Accertati questi presupposti, il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero, ove nelle more non vi abbia già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Il Collegio ha precisato che dall’ordine di esecuzione resta esclusa la condanna alle spese di lite disposta nel giudizio di merito, in quanto esulante dalla domanda di ottemperanza.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Tribunale ha ritenuto che il ritardo maturato dall’amministrazione nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

In caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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