Accesso agli atti di gara e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Toscana n. 307 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che, nel corso del giudizio ex art. 116 c.p.a., ottenga l’integrale ostensione della documentazione richiesta vede dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. Il differimento dell’esame dell’istanza di accesso fino all’aggiudicazione è legittimo, in quanto funzionale a preservare la regolarità della procedura. La sospensione dell’ostensione dell’offerta tecnica ed economica del controinteressato è giustificata quando quest’ultimo abbia dichiarato in gara l’opposizione per la tutela di segreti tecnici e commerciali, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. La compensazione delle spese è giustificata dall’intervenuta integrale ostensione e dalle modalità del rilascio.

Il Fatto

La ricorrente, associazione sportiva, ha partecipato assieme alla controinteressata a una procedura negoziata indetta da un Comune per la concessione della gestione di impianti sportivi comunali. All’esito delle operazioni, la concessione è stata aggiudicata alla controinteressata con determinazione del 18 agosto 2025.

Prima dell’aggiudicazione, la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti, rinnovata il 3 settembre 2025. Il Comune ha trasmesso parte della documentazione, omettendo l’offerta tecnica ed economica della controinteressata, che in gara si era opposta all’ostensione per la presenza di segreti tecnici e commerciali. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. e successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto all’integrale ostensione. In data 21 ottobre 2025 le è stata trasmessa tutta la documentazione richiesta; in camera di consiglio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha conseguito, nel corso del giudizio, l’integrale ostensione della documentazione richiesta. È dunque venuto meno l’interesse alla decisione dei gravami. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene di compensarle. La soluzione è sorretta da due rilievi. Il primo: l’esame della prima istanza di accesso è stato legittimamente differito sino all’aggiudicazione, come previsto dall’art. 35, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023. Il differimento, quindi, non integra un inadempimento dell’Amministrazione.

Il secondo rilievo: dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione ha trasmesso larga parte degli atti della procedura e ha rinviato, temporaneamente, solo l’ostensione dell’offerta tecnica ed economica della controinteressata. Quest’ultima, in corso di gara, aveva espressamente dichiarato di opporsi all’ostensione, per la presenza di segreti tecnici e commerciali, alla pari della ricorrente.

L’opposizione manifestata dal concorrente in gara giustifica dunque la sospensione dell’ostensione di quella specifica documentazione, in applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. Il quadro complessivo delle modalità e delle tempistiche del rilascio esclude, per il Collegio, i presupposti per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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