Aree idonee ex lege fotovoltaico: niente ostacoli da Comune, Regione e Soprintendenza (TAR Emilia-Romagna n. 947 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le aree classificate agricole ricadenti nel perimetro di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1, d.lgs. n. 199/2021 sono idonee ex lege all’installazione di impianti fotovoltaici, con la conseguenza che il Comune non dispone di alcun potere ostativo in ordine alla localizzazione dell’opera, residuando unicamente una regolamentazione edilizia connotata da stretta proporzionalità. Nel periodo transitorio antecedente la piena attuazione della disciplina, la Regione non può fissare, neppure quali indicazioni di “primo livello”, limitazioni localizzative in aree già definite idonee dal legislatore statale. In presenza dei presupposti della lett. c-ter, la Soprintendenza non può esprimere parere negativo per la sola prossimità dell’intervento a un’area paesaggisticamente vincolata, poiché la lett. c-quater aggiunge un’ipotesi di idoneità legale senza limitare l’operatività della prima.

Il Fatto

Una società presentava istanza di PAS ai sensi dell’art. 8, legge n. 190/2024 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 2.408 kW su un’area agricola situata a meno di 500 metri da una zona industriale e prossima a un bene paesaggistico tutelato. In sede di conferenza di servizi, il Comune e la Soprintendenza esprimevano parere negativo, rispettivamente, per la presenza di aree di tutela fluviale ai sensi dell’art. 17 PTPR e per l’interferenza visiva con il contesto paesaggistico, nonostante la riprogettazione dell’intervento che lo collocava al di fuori del perimetro vincolato. Il SUAP dell’Unione di Comuni confermava la determinazione negativa, ritenendo non superabili i dissensi espressi. La società impugnava il provvedimento e gli atti presupposti, tra cui l’art. 78 del PRG, la D.A.L. n. 125/2023 e l’art. 17 del PTPR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, affrontando preliminarmente il rapporto tra la disciplina statale delle aree idonee e il potere pianificatorio degli enti locali. Ha rilevato che, una volta che l’area presenta i requisiti di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter, d.lgs. n. 199/2021, il Comune non conserva alcuno spazio valutativo circa l’insediabilità dell’opera, essendo la competenza localizzativa ripartita unicamente tra Stato e Regioni. La legge ha già operato il bilanciamento tra gli interessi pubblici coinvolti, sicché ogni previsione comunale che, direttamente o indirettamente, introduca criteri ostativi all’installazione si risolve in una surrettizia limitazione del regime legale di favore.

Quanto alla D.A.L. regionale n. 125/2023, la Corte ha escluso che la Regione possa fissare, nel periodo transitorio, indicazioni limitative per le aree già dichiarate idonee dalla legge statale. Il d.lgs. n. 199/2021, in attuazione della direttiva UE 2018/2001, persegue finalità acceleratorie che sarebbero vanificate da interventi regionali restrittivi; le Regioni conservano il potere di dettare criteri localizzativi soltanto per le aree diverse da quelle individuate dal legislatore statale. Il richiamo alla giurisprudenza sul valore non vincolante delle delibere assembleari legislative è stato superato in ragione della specialità della disciplina transitoria dell’art. 20, comma 8.

Sul parere della Soprintendenza, il Collegio ha osservato che, a seguito della modifica progettuale, l’intervento risulta collocato fuori dal perimetro dell’area vincolata; rileva unicamente la presenza di beni culturali tutelati sull’area di progetto, mentre la sola vicinanza a una zona paesaggisticamente tutelata non legittima il dissenso. L’eventuale non operatività della lett. c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lett. c-ter, che aggiunge una nuova ipotesi di idoneità legale. Il precedente invocato dalla resistente, riguardante un impianto eolico, è stato ritenuto non conferente, atteso il diverso impatto paesaggistico rispetto a un impianto fotovoltaico in area idonea e antropizzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *