Ottemperanza per la carta docente dei supplenti: ordine al Ministero e astreinte (TAR Liguria n. 424 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’insegnante non di ruolo con contratto a tempo determinato ha diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, come riconosciuto dal giudice ordinario. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato e l’assenza di prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione degli obblighi risultanti dal titolo, nomina un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e irroga la penalità di mora (c.d. astreinte) ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., assumendo come dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ove l’attività richiesta sia aggiuntiva rispetto al semplice pagamento di somme.
Il Fatto
Due insegnanti non di ruolo, assunte con contratti a tempo determinato, hanno agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di cinquecento euro per ciascun anno scolastico. Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, con sentenza del 21 maggio 2025, passata in giudicato, ha accolto la domanda e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la carta e a erogare gli importi dovuti.
Non avendo l’Amministrazione provveduto all’adempimento, le docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolare instaurazione del contraddittorio e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, avendo la parte ricorrente notificato la decisione all’Amministrazione in data 22 maggio 2025.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione in ordine all’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Tale atteggiamento processuale è stato valutato come inottemperanza all’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ., che grava sull’Amministrazione debitrice. Ne consegue la fondatezza dell’actio iudicati e l’ordine all’Amministrazione di compiere gli atti necessari per dare esecuzione al giudicato, rilasciando la carta e accreditando le somme.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ha ritenuto di accoglierla, fissandola in dieci euro per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione, in considerazione dell’attività aggiuntiva richiesta, consistente nell’emissione delle carte elettroniche intestate alle docenti, non riconducibile al mero versamento di somme di denaro. Il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento o, in difetto, con quello dell’insediamento del commissario ad acta.
Il Collegio ha infine accolto la domanda di nomina del commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in considerazione della natura seriale della controversia.
Nota della Redazione
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