Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e Carta elettronica docente (TAR Veneto n. 605 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile, davanti al giudice amministrativo, anche per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è invece subordinata alla insussistenza di «altre ragioni ostative», che ricorrono in presenza di crisi della finanza pubblica e di contenzioso seriale di dimensione eccezionale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente che aveva prestato servizio a tempo determinato, agisce in ottemperanza alla sentenza n. 104/2025 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di 500,00 euro, e aveva condannato il Ministero al pagamento di complessivi 1.500,00 euro.
Il ricorrente lamenta che la pronuncia, notificata il 28-7-2025 e passata in giudicato, non è stata eseguita, in particolare nel capo che impone il rilascio della Carta. Chiede quindi l’attivazione del dispositivo con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Verifica poi che la sentenza ottemperanda è stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
Accerta inoltre che è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e che la sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Poiché è circostanza di fatto incontestata che l’amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia, il ricorso va accolto.
Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio. Per il caso di perdurante inerzia nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega ad altro dirigente, che vi provvederà nell’ulteriore termine di 60 giorni. Precisache l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento dell’penalità di mora. Il Collegio richiama la Ad. Plen. n. 15 del 2014, che ha chiarito come l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità del debitore pubblico, abbia aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di «altre ragioni ostative». Alla luce di tale decisione, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano in concreto la mancata condanna all’astreinte. Rileva inoltre che l’esecuzione coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e che il ritardo è riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale sul rilascio del dispositivo digitale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 800,00 euro, oltre spese generali al 15% e accessori, a favore del difensore dichiaratosi antistatario, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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