Retrodatazione della nomina ed effetti solo giuridici per la tardiva assunzione (TAR Toscana n. 517 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora sia accertata l’illegittimità della mancata o tardiva costituzione di un rapporto di impiego pubblico, l’amministrazione è tenuta a emanare un provvedimento costitutivo del rapporto con efficacia retroattiva ai soli fini giuridici, e non anche economici. La retribuzione presuppone un rapporto sinallagmatico realmente iniziato con l’assunzione del servizio; pertanto la retroattività degli effetti economici si giustifica solo nel caso di arbitraria interruzione di un rapporto già in atto. Resta salva la risarcibilità per equivalente dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla mancata o ritardata assunzione imputabile a colpa dell’amministrazione. Il danno previdenziale non è configurabile, rilevando i soli periodi di effettiva prestazione e di versamento contributivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a una procedura concorsuale per il reclutamento di allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, indetta nel febbraio 2019, collocandosi in posizione non utile all’assunzione. Ha impugnato la graduatoria davanti al TAR Lazio per l’illegittima penalizzazione subita nell’attribuzione del punteggio per i titoli.

All’esito del giudizio, la graduatoria è stata annullata con obbligo di riesame integrale dei titoli. In esecuzione, il ricorrente è stato avviato al 179° corso di formazione a partire dal 25 ottobre 2021, mentre i colleghi correttamente collocati erano stati avviati al 178° corso dal 30 dicembre 2020. Egli agisce quindi per l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera con retrodatazione e per il risarcimento dei danni patrimoniali, previdenziali e non patrimoniali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, accertata l’illegittimità della mancata o tardiva costituzione del rapporto, l’amministrazione deve emanare un provvedimento costitutivo con efficacia retroattiva limitata agli effetti giuridici. Gli effetti economici non possono retroagire, perché la retribuzione presuppone un rapporto sinallagmatico concretamente iniziato con l’assunzione del servizio.

Il TAR Lazio, con sentenza passata in giudicato, ha annullato la graduatoria che vedeva il ricorrente in posizione non utile. La sua illegittimità è causalmente collegata alla ritardata assunzione: con il corretto punteggio sarebbe stato incluso tra i vincitori e avviato alla formazione già nel dicembre 2020.

Tale illegittimità consente di presumere la colpa dell’amministrazione, che non ha provato né allegato l’errore scusabile. La sentenza del TAR Lazio evidenzia il difetto di istruttoria del Ministero, che ha omesso di valutare tutti i titoli documentati dal ricorrente, parte dei quali è andata smarrita per negligente conservazione.

Spetta dunque la retrodatazione della nomina dalla data di avvio del corso cui il ricorrente avrebbe dovuto partecipare, con ricadute su anzianità di servizio e scatti retributivi. Per il periodo dicembre 2020 – ottobre 2021 spetta il risarcimento del danno patrimoniale commisurato al trattamento tabellare netto non goduto, con esclusione di ogni voce legata al concreto svolgimento del rapporto e con decurtazione del 30%, equitativamente stabilita. La decurtazione non tiene conto dell’aliunde perceptum, mancando ogni principio di prova.

Nulla spetta sul piano previdenziale, rilevando i soli periodi di effettiva prestazione e di versamento contributivo. La domanda di danno non patrimoniale è respinta perché generica e indimostrata. Il Ministero è condannato alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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