Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1213 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo azionato è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e l’amministrazione non fornisce la prova dell’avvenuta esecuzione. Grava sull’amministrazione debitrice l’onere di dimostrare il compimento degli adempimenti imposti dal giudicato, non essendo sufficiente la mera allegazione di difficoltà organizzative o finanziarie. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inerzia, ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. All’organo straordinario spetta il compimento di tutti gli atti necessari, incluse le eventuali variazioni di bilancio e il reperimento materiale delle somme. La mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento, per un determinato anno scolastico, dell’importo di € 500,00 tramite l’assegnazione della Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione.
La parte ha dedotto la notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio, il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare le condizioni processuali del rimedio. Dalla documentazione prodotta emerge che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, e che la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita, con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996.
Superato lo scrutinio delle formalità, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni contenute nel dispositivo non hanno ricevuto esecuzione. L’amministrazione non ha provato l’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della somma dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico indicato e per l’importo stabilito nel titolo, oltre interessi o rivalutazione secondo l’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Accertata la fondatezza della pretesa e il rispetto delle formalità, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’attivazione della Carta elettronica del docente entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che questi si insedi su formale richiesta della parte, corredata dalla dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provveda entro novanta giorni dalla ricezione. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, procedendo all’allocazione della somma, alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale delle risorse. Il Tribunale ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato e che l’organo straordinario deve far pervenire una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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