Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 13 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ricorrono i presupposti del giudizio di ottemperanza, ex art. 114 cod. proc. amm., quando il titolo esecutivo, attestato conforme all’originale ai sensi del nuovo art. 475 cod. proc. civ., sia stato notificato all’Amministrazione soccombente presso il suo domicilio reale e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’omessa ottemperanza al giudicato impone l’ordine di esecuzione nel termine assegnato e la nomina sin d’ora del commissario ad acta. Al commissario individuato in un dipendente pubblico, le cui funzioni sono connesse ai compiti istituzionali, non spetta autonomo compenso, restando questo assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero resistente al pagamento di una somma, oltre accessori, a titolo di indennità per illegittima reiterazione di contratti a termine. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione in via telematica presso il domicilio reale.

Non essendo seguita alcuna esecuzione, la parte adisce il giudice amministrativo per ottenere l’ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti, anche di rito, dell’ottemperanza. La sentenza azionata risulta attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, da leggere in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.

La notifica è stata effettuata, in data 16.01.2025, a mezzo di posta elettronica certificata presso il domicilio reale del Ministero soccombente. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Non essendovi contestazione sull’omessa esecuzione, il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare attuazione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente competente, con facoltà di delega.

Il Collegio precisa che, essendo le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico e connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine.

Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Rilevata la natura non isolata dell’inerzia, il Collegio dispone infine la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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