White list e valutazione unitaria degli indizi di permeabilità mafiosa (TAR Emilia-Romagna n. 556 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) è disciplinata dagli stessi principi che regolano l’informazione antimafia interdittiva, formando con essa un corpo normativo unico. Il pericolo di infiltrazione mafiosa va accertato con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere “più probabile che non” la permeabilità dell’impresa. Gli elementi istruttori devono essere valutati in modo unitario e non atomistico, ciascuno acquisendo valenza nella connessione con gli altri. Accertata la legittimità del diniego, la revoca dei contributi pubblici è atto dovuto e vincolato ai sensi degli artt. 92 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, con efficacia ex tunc.
Il Fatto
Una società ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto ha rigettato la propria istanza di iscrizione nella white list, ritenendo sussistente il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa. Ha impugnato altresì la revoca degli interventi agevolativi disposta da Mediocredito Centrale, l’annotazione dell’ANAC nel casellario informatico degli operatori economici e la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore.
La società ricorrente ha sostenuto l’insussistenza dei presupposti della prognosi di permeabilità mafiosa, deducendo la genericità degli elementi istruttori, riferiti in gran parte a soggetti terzi, la irrilevanza dei vincoli di parentela e la mancanza di una istruttoria condotta su indizi gravi, precisi e concordanti. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse e, nel merito, chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità dei motivi aggiunti: la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione è atto endoprocedimentale, privo di prescrizioni lesive, la cui funzione è stimolare la partecipazione procedimentale. Ha invece rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Mediocredito Centrale, poiché il provvedimento di revoca è impugnato per illegittimità derivata dal presupposto diniego prefettizio.
Nel merito, il TAR ha ricostruito il regime della white list richiamando l’art. 1, comma 52-bis, della legge n. 190/2012, che la assimila alla comunicazione e informazione antimafia liberatoria. Ha richiamato l’orientamento secondo cui l’unicità del sistema antimafia vieta una lettura atomistica dei due sottosistemi, che renda incoerente o vanifichi il sistema dei controlli.
Il pericolo di infiltrazione non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. L’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 delinea una fattispecie di pericolo anche solo potenziale, desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il campo valutativo del potere prefettizio si arresta solo di fronte a un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico.
Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che il quadro indiziario superi il vaglio di legittimità per molteplicità, attualità e convergenza delle acquisizioni: rapporti di parentela, profilo personale del coniuge convivente dell’amministratrice, frequentazioni, partecipazione a eventi e cointeressenze economiche. Ha valorizzato la struttura clanica della criminalità di stampo ‘ndranghetistico, fondata su nuclei familiari e su sistemi di reclutamento basati sul vincolo di sangue. Ha giudicato non persuasiva la tesi del mero rapporto di vicinato o di evento conviviale, e non corrispondente al vero il dichiarato recesso da una società consortile.
Accertata la legittimità del diniego, la revoca dei contributi è risultata immune da mende perché atto dovuto, espressione dell’effetto di incapacità speciale dell’informativa. Parimenti legittima l’annotazione ANAC, atto dovuto ai sensi dell’art. 210, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. Il ricorso introduttivo è stato respinto e le spese poste a carico della ricorrente.
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Nota della Redazione
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