Bonus carta docente: ottemperanza all’ordine di pagamento (TAR Sicilia n. 847 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. — passaggio in giudicato del titolo e inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 — e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta il responsabile pro tempore dell’ufficio competente, escludendo il compenso ove si tratti di dirigente della stessa amministrazione, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2023/2024 e 2024/2025.
Con la medesima decisione il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare in favore della ricorrente euro 1.500,00 mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale. Il titolo era divenuto definitivo e l’amministrazione era rimasta inerte, così da rendere necessaria l’azione esecutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti richiesti dall’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta da attestazione depositata nel giudizio. Parimenti provato è l’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Su tali basi il ricorso è accolto e viene impartito all’amministrazione l’ordine di provvedere, entro sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in conformità al dispositivo del titolo. Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione.
Per il caso di inutile decorso, il Tribunale nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, il quale provvede su istanza di parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio esclude espressamente il compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un indirizzo recepito da plurimi precedenti di merito.
Il Tribunale precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né compresso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate — in favore della ricorrente — facendo riferimento analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni. L’amministrazione è condannata al pagamento di euro 552,00, oltre accessori, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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