Ottemperanza al giudicato civile e limiti cognitivi del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1775 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle cause di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di crediti, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l’inadempimento della controparte; il debitore è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo della pretesa ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. A fronte di statuizioni rese dal giudice civile, il giudice amministrativo dell’ottemperanza svolge una mera attività esecutiva ed è rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza, senza poter integrare o interpretare il giudicato, non essendo fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato medesimo. Qualora il titolo quantifichi le somme dovute, l’esecuzione disposta riguarda unicamente le somme specificate nel titolo, non potendo il giudice amministrativo colmare gli spazi vuoti lasciati dal giudicato. In caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, si nomina commissario ad acta per il compimento degli atti necessari all’esecuzione.
Il Fatto
Con sentenza n. 870/2024 la Corte d’Appello di Catania, Sezione Lavoro, quale giudice di rinvio in esito alla sentenza n. 40405 del 16.12.2021 della Corte di Cassazione, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il Comune intimato al risarcimento del danno in favore della ricorrente mediante il versamento di un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione, e alla rifusione delle spese dei vari gradi di giudizio.
La pronuncia è stata notificata all’Amministrazione e non è stata eseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare l’esecuzione del titolo e di nominare un commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene preliminarmente ammissibile il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., ed accerta l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, con decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.
Nel merito, la sentenza risulta non eseguita e l’Amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione. Il Tribunale richiama il principio sul riparto dell’onere probatorio: il creditore prova la fonte del diritto e il termine di scadenza, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo della pretesa. Non essendosi costituito, il Comune ha rinunciato a dimostrare l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
Il Collegio precisa poi il perimetro dei propri poteri. A fronte di statuizioni del giudice civile, il giudice dell’ottemperanza compie una mera attività esecutiva; non può integrare la decisione civile, essendo vincolato al comando contenuto in sentenza, e non può dar vita a quella precisazione e integrazione del giudicato che caratterizza l’esecuzione delle sentenze amministrative nel fenomeno del giudicato a formazione progressiva. Il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato e, riconoscergli una cognitio piena, comporterebbe la sindacabilità del rapporto sottostante in difetto di giurisdizione.
Conseguentemente, l’esecuzione disposta riguarda unicamente le somme specificate nel titolo. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio richiama infine l’attenzione del commissario sul rispetto del termine di cui all’art. 71, secondo comma, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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