Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1781 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 ha reso pienamente operante in Sicilia il limite statale, con superamento del precedente indirizzo fondato sul parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010. Nelle aree vincolate sono pertanto sanabili i soli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. Il diniego della Soprintendenza costituisce atto vincolato e non richiede autonoma valutazione dell’interesse pubblico, né tutela l’affidamento del privato. Il silenzio-assenso non si forma, operando la disciplina speciale del silenzio-inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione e di corpi di fabbrica destinati a deposito in Taormina, località Isola Bella, aveva presentato due istanze di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, aventi ad oggetto la costruzione di un vano deposito e modifiche esterne. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, con provvedimento n. 2018 del 2 febbraio 2024, ha espresso diniego, richiamando la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022.
Il ricorrente ha impugnato il diniego e, ove occorrente, la stessa circolare, deducendo l’applicabilità dei principi espressi dal C.G.A.R.S. con parere n. 291/2010, il difetto di istruttoria e di motivazione, la formazione del silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 30 della legge regionale n. 7/2019, nonché la violazione dell’affidamento per effetto di una precedente sanatoria risalente al 1993. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso il rinvio della decisione sollecitato in vista dell’entrata in vigore del decreto legge n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024, rilevando che la controversia concerne esclusivamente la sanatoria disciplinata dal terzo condono, mentre il decreto si riferisce a un procedimento diverso.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il proprio consolidato indirizzo, confermando la correttezza della circolare assessoriale n. 2/2022. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, degli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge, per violazione della riserva statale in materia di tutela dell’ambiente. Ne deriva che, anche in Sicilia, il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 investe l’intera disciplina, compreso il limite posto dalla lettera d) del comma 27. Il parere C.G.A.R.S. n. 291/2010 deve quindi ritenersi superato.
La Sezione ha ribadito che nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono sanabili solo gli interventi riconducibili alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, sempre che le opere siano conformi agli strumenti urbanistici e anteriori al vincolo. Non è ammesso il condono quando l’intervento realizza nuovi volumi o superfici, intendendosi per tali, in chiave paesaggistica, qualsiasi edificazione comportante creazione di volume e qualsiasi superficie calpestabile o sfruttabile, a prescindere dalla destinazione.
Quanto alle ulteriori censure, il Tribunale ha qualificato il provvedimento della Soprintendenza come atto vincolato: non è richiesta specifica valutazione dell’interesse pubblico, né comparazione con l’interesse privato, ed è escluso ogni affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. La motivazione per relationem alla circolare è stata ritenuta adeguata ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. Sulla pretesa formazione del silenzio-assenso, il Collegio ha osservato che la disciplina speciale del condono contempla il silenzio-inadempimento e che, comunque, il Comune non ha mai trasmesso alla Soprintendenza lo schema di provvedimento e la documentazione, presupposto da cui decorre il termine. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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