Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1785 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici anche relativi, istituiti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. La declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina regionale siciliana di interpretazione autentica, pronunciata dalla Corte cost. n. 252/2022, comporta la piena applicabilità del limite statale in ambito regionale. Ne deriva che, nelle aree vincolate, sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie n. 4, 5 e 6 dell’allegato 1, e non quelli che comportino creazione di nuovi volumi o superfici, valutati in senso paesaggistico. Il provvedimento della Soprintendenza che nega la sanatoria è atto vincolato, adeguatamente motivato per relationem, e non è soggetto al silenzio-assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in Taormina, ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per l’ampliamento di un piano interrato, un piano terra e un piano primo, oltre a modifiche interne. Il Comune ha richiesto il parere alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, che con provvedimento n. 2007 del 2 febbraio 2024 ha espresso diniego sulle istanze di sanatoria.

Il ricorrente ha impugnato il diniego e la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, deducendo l’applicabilità dei principi del parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010, la mancanza di una verifica in concreto, l’illegittima applicazione retroattiva della Corte cost. n. 252/2022 e la formazione del silenzio-assenso. Ha inoltre sollecitato un rinvio in ragione dell’entrata in vigore del d.l. n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso il rinvio, rilevando che la controversia concerne esclusivamente il procedimento di sanatoria del terzo condono, mentre il d.l. n. 69/2024 disciplina un diverso procedimento, rispetto al quale le Amministrazioni potranno assumere autonome determinazioni.

Nel merito, il TAR ha confermato il proprio orientamento, richiamando le numerose pronunce della Sezione del 2024 e la circolare assessoriale n. 2/2022. L’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi. La Corte cost. n. 252/2022 ha dichiarato illegittima la legge regionale n. 19/2021, che ammetteva la sanatoria nelle aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, per lesione della riserva statale in materia di tutela dell’ambiente.

Il Collegio ha richiamato il C.G.A.R.S. n. 836/2023 e il C.G.A.R.S. n. 288/2023, che hanno ritenuto superato il parere n. 291/2010 e affermato la piena applicabilità della disciplina nazionale in Sicilia. Le condizioni di sanabilità devono ricorrere congiuntamente: opere anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta.

Quanto alla nozione di volume e superficie in ambito paesaggistico, il TAR ha ribadito che il divieto di incremento riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche interrato o tecnico, e qualsiasi nuova superficie calpestabile o sfruttabile, richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023 e n. 1213/2022. Nel caso di specie la richiesta concerneva un ampliamento con creazione di nuovi volumi e superfici, onde il diniego è legittimo.

Il provvedimento della Soprintendenza è atto vincolato, adeguatamente motivato ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990 mediante il richiamo alla circolare, senza necessità di comparazione con l’interesse privato. La Corte cost. n. 252/2022 era già intervenuta al momento dell’adozione dell’atto, con rapporto giuridico non esaurito. Infine, il silenzio-assenso non si è formato: il procedimento di condono contempla il silenzio-inadempimento e, comunque, il Comune non ha mai trasmesso alla Soprintendenza lo schema di provvedimento e la documentazione, presupposto da cui decorre il termine. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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