Avviso di gara generico e ammissione alla procedura di concessione demaniale (TAR Puglia n. 177 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso con cui l’amministrazione portuale, a seguito della richiesta di rinnovo del concessionario uscente, invita gli interessati a presentare osservazioni o domande concorrenti senza indicare in modo esaustivo modalità e termini di presentazione è illegittimo. La domanda dell’operatore economico che manifesti l’interesse all’uso dell’area demaniale e la volontà di integrare l’offerta va qualificata come offerta di partecipazione, non come semplice osservazione. Il mancato deposito degli elaborati tecnici non può fondare il rigetto quando dipende dalla carenza strutturale dell’avviso, che non ha posto il concorrente nella condizione di comprendere di trovarsi nella fase di presentazione delle offerte. La condotta dell’amministrazione viola i principi di pubblicità e trasparenza, di accesso al mercato, di massima partecipazione e di tutela dell’affidamento.
Il Fatto
La ricorrente opera nel settore dei combustibili ad uso marittimo e ha risposto all’avviso con cui l’Autorità di Sistema Portuale rendeva nota la richiesta di rinnovo della concessione demaniale di un’area nel porto di Termoli, destinata alla gestione di un impianto carburanti per motopescherecci. L’amministrazione ha rigettato la domanda, qualificando le deduzioni della società come semplici osservazioni inidonee a costituire formale istanza di affidamento.
La società ha impugnato il rigetto, l’avviso e il regolamento d’uso delle aree demaniali, chiedendo l’annullamento e la condanna dell’amministrazione allo svolgimento della procedura di evidenza pubblica. L’amministrazione si è costituita resistendo; la controinteressata, evocata in giudizio, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il collegio ritiene fondato il ricorso e affronta anzitutto il tema della qualificazione giuridica dell’istanza. Sia l’intestazione formale sia i contenuti depongono per la domanda di partecipazione: la società ha manifestato l’interesse all’utilizzo dello spazio demaniale e la volontà di integrare l’offerta, disponendo dei requisiti per l’attività economica in questione.
Quanto al mancato invio degli elaborati, elemento valorizzato in sede cautelare a favore dell’amministrazione, il Tribunale osserva che la ricorrente aveva dichiarato di attendere l’invito alla procedura ad evidenza pubblica, distinguendo la fase di manifestazione di interesse da quella di gara. Il profilo assume rilievo centrale perché l’avviso non individuava in termini esaustivi il termine per presentare le domande.
L’avviso, esaminato nel contenuto, risulta generico sotto più profili: manca un’indicazione puntuale delle modalità di presentazione e non contiene richiami alle disposizioni regolamentari invocate dall’amministrazione nel rigetto. Dopo aver dato atto della richiesta di rinnovo della concessionaria uscente, l’avviso si limita a invitare gli interessati a presentare osservazioni o domande concorrenti entro un termine perentorio, precisando che la concessione sarebbe avvenuta mediante esame comparativo ai sensi degli artt. 36 e 37 cod. nav.
Il mancato deposito di elaborati e disegni non può quindi legittimare il rigetto: si tratta di conseguenza eziologicamente ricollegabile alla carenza dell’avviso. La produzione dei dati tecnici è prevista dall’art. 6, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione del Codice della navigazione, norma di primo livello che non richiedeva richiamo formale nell’avviso. Ciò non esime tuttavia l’amministrazione dal porre l’operatore nella condizione di comprendere la fase procedimentale in corso.
L’assenza di richiami, anche per relationem, alle norme necessarie a comprendere lo svolgimento della gara lede il bene della vita dell’operatore e rende incontrollabile dall’esterno l’operato pubblico. Nel solco del principio di legalità sostanziale, la condotta viola le regole di pubblicità e trasparenza e i principi cristallizzati nel Titolo I del d.lgs. n. 36/2023, non applicabili in senso stretto ma fondanti il sistema. Il ricorso è accolto, con annullamento del rigetto e riammissione della ricorrente alla procedura di affidamento.
Nota della Redazione
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