Ottemperanza al giudicato del giudice civile e penalità di mora: differimento della nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 102 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il persistente inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo ne ordina l’integrale esecuzione entro un termine assegnato, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità di un ulteriore ritardo. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere respinta quando il ritardo esecutivo risulti imputabile a mere carenze di organico dell’amministrazione e non a un comportamento ostruzionistico. La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite, liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, con invio degli atti alla Procura della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme, notificata in copia conforme anche all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. A fronte del persistente inadempimento dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, ivi compresa la nomina del commissario ad acta, nonché la fissazione della penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la fondatezza del ricorso, rilevando che, a fronte del giudicato, non risultava dagli atti di causa l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Ha pertanto ordinato all’amministrazione intimata di dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza di ottemperanza.
Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine assegnato, si protragga l’inadempimento. Tale soluzione è stata motivata in considerazione del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, in cui il ritardo era stato determinato da mere carenze di organico dell’amministrazione e non da un atteggiamento di resistenza.
La medesima circostanza ha indotto il giudice a respingere la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo che l’istituto presupponga un inadempimento ingiustificato e colpevole, non ravvisabile in presenza di difficoltà organizzative obiettive.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, dando atto dell’obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dei giudicati a carico della finanza pubblica.
Nota della Redazione
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