Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per l’acquisizione sanante (TAR Sicilia n. 1466 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi non pecuniari discendenti da un giudicato, ordina alla stessa di dare esecuzione alla decisione entro un termine perentorio. Ove l’inadempienza permanga, nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine. La nomina del commissario assicura il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli e può escludere la necessità di fissare una somma a titolo di penalità per le successive violazioni. Il ricorso va inteso come volto alla sola esecuzione delle obbligazioni di natura non pecuniaria quando non faccia espresso riferimento al pagamento delle spese del giudizio definito.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva del TAR Catania n. 1579 del 26.06.2019, con la quale il Comune era stato condannato ad acquisire il bene illegittimamente occupato ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, a determinarsi entro centoventi giorni sulla restituzione o sull’acquisizione dell’immobile e a risarcire il danno da occupazione illegittima.
La sentenza è stata notificata al Comune, ma l’ente è rimasto inadempiente agli obblighi non pecuniari. Dopo diffida trasmessa via p.e.c., l’Amministrazione è rimasta inerte. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che con la sentenza n. 1579 del 26.06.2019 il Comune era stato condannato a determinarsi, entro il termine di centoventi giorni, in ordine alla restituzione o all’acquisizione sanante dell’immobile, anche ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, nonché con riguardo ai profili risarcitori correlati all’occupazione sine titulo e al pagamento delle spese legali.
Non risulta che l’Amministrazione abbia adempiuto gli obblighi non pecuniari discendenti dalla decisione. Il ricorso va pertanto accolto, ordinando all’ente di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore.
Il ricorso non fa espresso riferimento al pagamento delle spese del giudizio definito con la sentenza n. 1579. Inoltre, il Comune ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con deliberazione consiliare n. 27 del 14 ottobre 2025. Alla luce di tale circostanza, il Collegio interpreta ragionevolmente il ricorso come volto alla sola esecuzione delle obbligazioni di natura non pecuniaria.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina quale commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Segretario Generale del Comune, affinché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di sessanta giorni. Il commissario, insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Seconda Sezione.
Non è necessario fissare una somma a titolo di penalità per le successive violazioni: la nomina del commissario assicura già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia.
Nota della Redazione
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