Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 1558 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. presuppone un titolo avente valore ed efficacia di giudicato e non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, esaurendosi nella funzione di consentirne il soddisfacimento secondo l’esatta dimensione che discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale residuo, interessi legali e di mora nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3351/2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione.
Non avendo l’Ente debitore adempiuto, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, il pagamento della somma complessiva di euro 1.000,00, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale chiarisce poi la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la precisazione di ordine pratico: l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione; capitale residuo, interessi legali e di mora vanno verificati quanto a misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, che consente alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti sopra precisati. Il Collegio richiama, sul punto, T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, senza diritto ad alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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