Commissario ad acta gratuito per l’esecuzione del giudicato (TAR Sicilia n. 1115 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato, senza compenso, nel dirigente della stessa amministrazione intimata. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89 del 2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite il PAT.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per conseguire l’esecuzione della sentenza n. 4394/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, mediante buoni elettronici di spesa, l’importo di euro 1.000,00 a ciascuna di esse.

Il ricorso, notificato il 28 novembre 2025 e depositato il 5 dicembre, è fondato sul passato in giudicato della sentenza, attestato al 1 agosto 2025, e sull’inutile decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo al Ministero, avvenuta il 17 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e accerta sia il passaggio in giudicato del titolo, sia la sua rituale notifica all’amministrazione, sia l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Su tali basi accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione.

Il profilo di maggiore interesse attiene alla scelta del commissario ad acta. Il Collegio nomina, per l’ipotesi di inerzia, il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero intimato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.

La nomina avviene senza compenso. Il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001 e ne estende l’applicazione per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle ivi contemplate, sul rilievo che l’attività del dirigente dello stesso Ministero rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Il Collegio puntualizza inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, come affermato da C.G.A.R.S. n. 138 del 2015 e da TAR Campania, Napoli, sez. VII, ord. n. 2039 del 2019. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il PAT, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura contenuta data la non particolare complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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