Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta per pagamento fatture (TAR Calabria n. 1654 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione destinataria di un giudicato di condanna al pagamento di somme è tenuta a darvi integrale esecuzione, e non può sottrarsi allegando una mera inerzia organizzativa, dovendo anzi provare di avervi adempiuto. Sussistono pertanto i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. quando il creditore abbia titolo esecutivo passato in giudicato e l’ente non dimostri l’avvenuto pagamento. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta perché provveda in sua vece, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Sono dovute anche le spese esecutive sostenute dal creditore dopo l’emissione dei titoli, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito. Il ritardo nel pagamento delle fatture commerciali, generando interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, integra un danno per l’ente che va segnalato alla Corte dei conti.
Il Fatto
Il Tribunale di Cosenza, con decreto ingiuntivo n. 1422/2019, ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento in favore di una società della somma di euro 18.171,70, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura. L’opposizione proposta dall’ente è stata rigettata con sentenza n. 884/2023, che ha confermato il decreto e condannato l’opponente alle spese di lite.
La sentenza è stata notificata e non impugnata. La creditrice ha quindi adito il TAR Calabria per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme dei titoli e delle spese esecutive sostenute dopo la loro emissione, inclusa la notifica del decreto e le spese di registrazione. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il titolo azionato è costituito dal decreto ingiuntivo e dalla sentenza che lo ha confermato, entrambi passati in giudicato. Da ciò deriva l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria.
La difesa dell’ente non ha offerto alcuna prova dell’esecuzione. Il giudice ha ribadito che l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento grava sull’amministrazione, e che tale prova è del tutto mancata. Sussistono perciò tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il Tribunale ha ritenuto dovute anche le spese affrontate dalla creditrice dopo l’emissione dei provvedimenti, perché funzionali alla realizzazione del credito. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’ente di ottemperare al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, assegnando un termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza.
In caso di inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, perché dia integrale esecuzione al giudicato e corrisponda le spese liquidate. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria. Il ritardo nel pagamento delle fatture commerciali ha infatti ingenerato un rilevante danno erariale, consistente negli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 maturati nel frattempo. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.286,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico dell’ente.
Nota della Redazione
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