Piano paesaggistico specifico prevale sul divieto generale di edificazione in area agricola (TAR Trentino-Alto Adige n. 272 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prato alpino e aree di alpeggio, il divieto generale di nuove costruzioni e di mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, posto dall’art. 17, quarto comma, legge prov. n. 9/2018, opera solo “salvo diversa disposizione del piano paesaggistico”. Il piano territoriale paesaggistico di dettaglio, in quanto strumento specifico, integra e deroga la regola astratta, individua le trasformazioni compatibili con i beni tutelati e definisce il punto di equilibrio tra esigenze dell’alpeggio e protezione del paesaggio. La conferenza di servizi non può rifiutare la trattazione dell’istanza né omettere il parere vincolante entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 42, quarto comma, legge prov. n. 17/2017. La motivazione successiva, che contraddica quella resa nella comunicazione dei motivi ostativi o si fondi su ragioni nuove, è illegittima per difetto di istruttoria e contraddittorietà.
Il Fatto
Il titolare di un maso chiuso in Comune di Castelruth, proprietario di un alpeggio in località Puflatsch, presenta nel dicembre 2021 un progetto per l’abbattimento e la ricostruzione di due fabbricati rurali, una malga e un fienile distanti circa 500 metri, da accorpare in un unico edificio a meno di 40 metri dal sito del fienile esistente. L’intervento è finalizzato a proseguire l’attività di alpeggio tradizionale, non più sostenibile nelle strutture vetuste e in parte fatiscenti.
La commissione comunale per il paesaggio esprime parere favorevole con prescrizioni nel gennaio 2022. Il Comune trasmette gli atti all’Ufficio valutazione ambientale provinciale il 13.01.2023. Con lettera del 20.07.2023 l’Ufficio comunica i motivi ostativi, ritenendo il progetto contrario all’art. 17, quarto comma, legge prov. n. 9/2018. Con successiva lettera del 29.09.2023 comunica che l’istanza non sarà trattata, aggiungendo nuove ragioni, tra cui la presenza di prati ricchi di orchidee protette. Il ricorrente impugna entrambi gli atti davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto il thema decidendum. Il ricorrente impugna solo il diniego di trattazione e i motivi ostativi; quanto ai decreti di adeguamento del piano e alla delibera sul piano paesaggistico provinciale, non essendo formulate censure specifiche, l’impugnazione è inammissibile. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, secondo comma, cod. proc. amm., esamina solo le censure riferite alle norme applicate nel provvedimento, non quelle relative a poteri non esercitati.
Su questa base la Corte esclude che le difese della Provincia possano integrare la motivazione in giudizio. Le ragioni addotte successivamente a sostegno della correttezza dell’atto sono inammissibili come motivazione postuma. La conferenza di servizi richiama solo l’art. 42 legge prov. n. 17/2017 e l’art. 17, quarto comma, legge prov. n. 9/2018. Il richiamo all’art. 4 delle norme di attuazione del piano paesaggistico della Seiser Alm è, per la stessa difesa provinciale, mera indicazione di leale collaborazione e non motivo ostativo, tanto che nessuna verifica è stata svolta sul punto.
Il primo motivo è fondato. L’art. 42, quarto comma, legge prov. n. 17/2017 impone alla conferenza di servizi un parere vincolante entro trenta giorni. L’amministrazione ha invece omesso il parere e chiuso il procedimento, dopo aver ricevuto il progetto il 13.01.2023 e aver comunicato i motivi solo il 20.07.2023. L’invocato art. 4, primo comma, legge prov. n. 17/1993, che consente la conclusione semplificata per manifesta inammissibilità, non convince: non è richiamato nell’atto, il parere della commissione edilizia è stato reso, e la comunicazione dei motivi ostativi dimostra una valutazione nel merito, incompatibile con l’evidenza dell’inammissibilità.
Fondati sono anche il terzo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente. La deroga paesaggistica contenuta nell’art. 17, quarto comma, legge prov. n. 9/2018 — “salvo diverse disposizioni del piano paesaggistico” — comporta che la norma generale ceda alla disciplina specifica del piano della Seiser Alm. Tale piano, strumento di pianificazione paesaggistica di dettaglio, ricostruisce lo stato dei luoghi, definisce le possibilità di sviluppo compatibili con i beni protetti e opera il bilanciamento degli interessi nel comprensorio.
Infine, è fondata la censura di difetto di istruttoria e contraddittorietà. Nella comunicazione dei motivi la conferenza riteneva ancora possibile edificare “nel sito previsto”, mentre nel provvedimento definitivo imponeva la costruzione “in un altro sito”. Il Collegio annulla entrambi gli atti e condanna la Provincia alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori; nessuna statuizione sulle spese verso il Comune non costituito.
Nota della Redazione
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