Divieto di circolazione dei trattori agricoli: tardiva l’impugnazione, inammissibile la richiesta di autotutela (TAR Molise n. 160 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con la quale l’ente proprietario della strada dispone la chiusura della circolazione ad alcune categorie di veicoli deve essere impugnata nel termine decadenziale di sessanta giorni, che decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, desumibile anche dalla sua affissione all’albo e dall’installazione della segnaletica verticale, nonché dall’attivazione dell’associazione di categoria che rappresenta gli interessati. L’atto successivo che si limiti a esplicare le ragioni del provvedimento originario, senza essere preceduto da una rinnovata istruttoria e da una nuova ponderazione degli interessi, costituisce atto meramente confermativo, privo di lesività e non autonomamente impugnabile. Non sussiste, infine, alcun obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza di annullamento in autotutela di un provvedimento che ha consolidato i propri effetti, con la conseguente inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, la cui _ratio_ è quella di evitare l’elusione del termine di decadenza.
Il Fatto
La Coldiretti e alcuni imprenditori agricoli hanno impugnato l’ordinanza con cui l’ANAS ha disposto la chiusura della circolazione ai trattori agricoli su un tratto della SS 652 “Fondovalle Sangro”, il successivo provvedimento di conferma e il silenzio serbato sull’istanza di annullamento in autotutela, lamentando vizi di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato in via preliminare l’eccezione di tardività dell’impugnazione dell’ordinanza n. 81/2024. L’ANAS ha documentato che il provvedimento è stato inviato via PEC agli enti interessati, affisso all’albo compartimentale e reso conoscibile mediante l’apposizione della segnaletica verticale, avvenuta nel settembre 2024. L’attivazione della Coldiretti presso la Prefettura in data 03.02.2025 ha, inoltre, fornito la prova della piena conoscenza dell’ordinanza, da parte dell’associazione e delle imprese rappresentate, già a quella data. Ne deriva che il ricorso, notificato il 16.06.2025, è stato proposto quando il termine di decadenza era ormai decorso, risultando irricevibile.
Con riguardo al provvedimento del 18.03.2025, il Collegio ha escluso che lo stesso costituisca una conferma in senso proprio dell’ordinanza. La nota, indirizzata alla sola Prefettura e non alla Coldiretti, è stata ritenuta un atto meramente confermativo che si limita a esplicare le ragioni del provvedimento originario, senza essere preceduta da una rinnovata istruttoria e da una nuova valutazione degli interessi. Tale atto è privo di lesività e non autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità della domanda per carenza di interesse.
Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda avverso il silenzio serbato sull’istanza di annullamento in autotutela. In base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, non sussiste in capo all’amministrazione un obbligo di provvedere su un’istanza meramente sollecitatoria, in quanto il potere di autotutela è esercitabile sulla base di una più ampia valutazione discrezionale. Il rimedio avverso il silenzio-inadempimento è, pertanto, inutilizzabile per ottenere l’annullamento d’ufficio di un provvedimento che ha ormai consolidato i propri effetti, pena l’aggiramento del termine di decadenza.
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Nota della Redazione
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