Passaporto negato se il richiedente deve ancora soddisfare una multa (TAR Abruzzo n. 158 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio del passaporto ordinario è legittimo quando il richiedente debba ancora soddisfare una multa derivante da pregresse condanne, ai sensi dell’art. 3, lettera d), della legge n. 1185/1967. L’ostacolo al rilascio del documento può essere rimosso esclusivamente mediante il nulla osta dell’Autorità giudiziaria che deve curare l’esecuzione della sentenza, non risultando sufficienti allegazioni generiche o la mera pendenza di un giudizio di merito. In sede cautelare, inoltre, la sussistenza del periculum in mora deve essere comprovata con elementi concreti, quali la necessità di cure mediche all’estero, e non può essere desunta da mere affermazioni della parte.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina italiana, impugnava il decreto con cui il Questore di Teramo aveva respinto la sua istanza di rilascio del passaporto ordinario. Il diniego si fondava sulla circostanza che la richiedente dovesse ancora espiare una pena pecuniaria, derivante da pregresse condanne penali, e che non fosse stato rilasciato alcun nulla osta da parte del giudice dell’esecuzione. La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento e chiedeva, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia, deducendo la necessità di recarsi all’estero per motivi di cura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso non assistito da idoneo fumus boni iuris. Il Collegio ha evidenziato come fosse pacifico che la ricorrente dovesse ancora soddisfare una multa e che il giudice dell’esecuzione penale non avesse rilasciato alcun nulla osta. Il giudice amministrativo ha richiamato il disposto dell’art. 3, lettera d), della legge n. 1185/1967, che preclude il rilascio del passaporto a coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un’ammenda, salvo che per questi ultimi vi sia il nulla osta dell’Autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza.
Sotto un diverso profilo, il TAR ha ritenuto labile anche il dedotto periculum in mora. La ricorrente non aveva dimostrato la necessità di recarsi all’estero per ragioni di cure mediche, risultando, al contrario, che la stessa fosse seguita e attualmente in cura presso strutture riconducibili all’amministrazione sanitaria regionale. Tale circostanza ha indotto il Collegio a escludere l’urgenza di provvedere alla sospensione dell’efficacia del diniego.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di fase, considerata la natura della controversia, e ha ordinato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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