Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per l’inerzia del Comune (TAR Sicilia n. 3722 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, il ricorso è ammissibile quando sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo, non essendo necessario che l’Amministrazione abbia formalmente rifiutato il pagamento. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente e fissa un termine per l’adempimento. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina fin d’ora il commissario ad acta, quale organo ausiliario chiamato a compiere gli atti esecutivi su istanza della parte interessata.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 483/23 del 31.05.2023 della Corte d’Appello di Messina, che ha condannato il Comune a pagare una somma a titolo di differenza di canoni per determinati trimestri, oltre interessi legali. Il giudizio trae origine da un decreto ingiuntivo, opposto dall’Amministrazione e revocato in primo grado, poi riformato in appello.
La sentenza d’appello è stata impugnata in Cassazione, che ha dichiarato estinto il giudizio condannando il Comune alle spese. Il titolo esecutivo risulta notificato all’Amministrazione, ma questa non ha corrisposto quanto dovuto. Decorso il termine di legge, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in via subordinata, la nomina di un commissario. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del procedimento e rileva che la sentenza posta a fondamento dell’azione risulta tuttora non eseguita dall’Amministrazione. Il thema decidendum riguarda la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, con particolare attenzione al rispetto del termine dilatorio previsto dalla normativa in materia di esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il giudice accerta la documentata notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 rispetto alla data di notifica del ricorso per ottemperanza. Tale riscontro è sufficiente a fondare l’ammissibilità e la fondatezza della domanda, indipendentemente dalla costituzione in giudizio dell’ente intimato.
Il ricorso, quindi, è accolto. Il Collegio dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme indicate nel titolo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega ad altro dirigente qualificato, che provvederà su istanza della parte interessata e in un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio richiama il commissario al rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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