Sei scatti stipendiali e mancata abrogazione dell’art. 1 comma 15-bis (TAR Sicilia n. 3721 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 11, primo comma, legge n. 231/1990 a opera dell’art. 2268, comma 872, d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 397/1987 nella formulazione originaria. Il contenuto precettivo di quella previsione è venuto meno per effetto della sostituzione operata dalla norma del 1990. I richiami normativi alla disposizione originaria devono pertanto intendersi effettuati alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella iniziale. Ne consegue il diritto del dipendente appartenente alla Polizia di Stato all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ai sensi dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
Il Fatto
Il ricorrente, poliziotto congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre accessori.
L’istituto previdenziale si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 6 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso rinviando alle ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermata da Cons. Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. La questione centrale riguarda l’intervenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 397/1987.
Il primo passaggio argomentativo esclude la reviviscenza. La disposizione iniziale è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, legge n. 231/1990; la successiva abrogazione di quest’ultima norma non ripristina la formulazione precedente. Il legislatore non ha inteso reintrodurre la disciplina originaria.
Da qui la seconda conseguenza: tutti i richiami normativi all’art. 1, comma 15-bis devono intendersi riferiti alla disciplina dell’art. 11, primo comma, legge n. 231/1990, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria. Il Collegio estende il ragionamento al richiamo contenuto nell’art. 4 d.lgs. n. 165/1987, che si riferisce a una disposizione ormai tamquam non esset.
Quanto all’ambito soggettivo, la sentenza del CGA n. 1329 del 2022 precisa che l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 legge n. 121/1981, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. Sulla tempestività della domanda rileva Cons. Stato n. 1231 del 2019, alla luce del quale l’istanza è tempestiva.
Il ricorso è quindi accolto. L’INPS deve corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 16, sesto comma, legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo. Sulle somme maturano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, come da Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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