Indennità di compensazione Guardia di Finanza solo per riposo programmato (TAR Sicilia n. 3712 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di compensazione prevista dall’art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002 non spetta per il solo fatto che il militare della Guardia di Finanza abbia prestato servizio in una giornata festiva, domenicale o infrasettimanale. Essa presuppone che l’Amministrazione, per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio, abbia comandato il dipendente a lavorare in un giorno già programmato e destinato al riposo settimanale. I termini “sopravvenute” e “destinato” implicano una precedente pianificazione dei turni, poi modificata. Il riposo settimanale va garantito, di norma ma non necessariamente, nella domenica. Il recupero del riposo non goduto va assicurato entro le quattro settimane dell’art. 63 della legge n. 121/1981. La domanda di accertamento generica, priva di prova documentale, è inammissibile.
Il Fatto
Un gruppo di appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza propone ricorso collettivo chiedendo l’accertamento del diritto al pagamento dell’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale e nei festivi infrasettimanali. A fondamento della pretesa i ricorrenti richiamano l’art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002 e una sentenza del T.A.R. Liguria.
L’Amministrazione resistente eccepisce che quasi tutti i ricorrenti non hanno presentato istanza e che i due che l’hanno proposta hanno visto respingersi la domanda nel 2023, senza impugnazione. Nel merito sostiene la lettura restrittiva della norma, richiamando un precedente del T.A.R. Lombardia e le circolari del Comando Generale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua due orientamenti sull’interpretazione dell’art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002. Il primo, fatto proprio dal T.A.R. Liguria, ritiene che la domenica sia sempre giorno destinato al riposo, con conseguente spettanza dell’indennità per qualsiasi prestazione festiva. Il secondo, più rigoroso, valorizza la lettera della norma e la sua ratio compensativa del disagio.
Il Tribunale aderisce al secondo filone, già avallato dal Cons. Stato n. 6453/2023, richiamato ai sensi dell’art. 74 c.p.a.. L’argomento decisivo è testuale: il termine “sopravvenute” riferito alle esigenze di servizio presuppone una programmazione precedente modificata da nuove esigenze inderogabili; il termine “destinato” evoca parimenti una pianificazione che assegni alle singole giornate una determinata destinazione.
Non regge, per il Collegio, la tesi secondo cui la domenica costituirebbe sempre e comunque giorno destinato al riposo. Le previsioni che disciplinano il servizio dei militari dispongono che il riposo settimanale sia fruito “di norma” in giorno festivo, ammettendo implicitamente che possa essere altrimenti in base alla programmazione dei turni. L’indennità remunera il disagio di un riposo annullato a ridosso della data programmata, non la mera collocazione festiva della prestazione.
Sul secondo profilo, relativo al termine di quattro settimane per il recupero, il Collegio richiama l’art. 63 della legge n. 121/1981. Ciascun Comando deve programmare l’impiego assicurando almeno un giorno di riposo settimanale, di norma coincidente con la domenica. Se per improrogabili esigenze il personale è chiamato in una giornata già destinata a riposo, spettano l’indennità e il recupero entro quattro settimane. Negli altri casi nessun indennizzo è dovuto, perché il riposo è stato pianificato in giorno diverso.
Il ricorso è respinto nel merito. Il Collegio supera le eccezioni in rito e rileva comunque che i ricorrenti non hanno fornito alcun principio di prova, non avendo depositato fogli di servizio o altra documentazione. La censura si risolve nella contestazione astratta dell’interpretazione normativa, risultando inammissibile. Le spese sono compensate per il contrasto giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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