Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale per il tardivo adempimento dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 2243 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento spontaneo e tardivo, ma integrale, dell’Amministrazione, successivo alla notificazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente consegue il bene della vita sotteso alla proposizione dell’azione. L’esecuzione tardiva del comando giudiziale non elide, tuttavia, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che resta conseguentemente onerata delle spese di lite, liquidate in via equitativa e ridotta laddove il contenzioso presenti natura seriale e l’attività difensiva sia connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 424/2024 del Tribunale di Lodi, che aveva riconosciuto il diritto di fruire, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di euro 2.000,00.
A seguito della notificazione e del deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione provvedeva tardivamente all’esecuzione del dictum, accreditando le somme dovute. La ricorrente, pur prendendo atto dell’avvenuto pagamento, insisteva per la condanna del Ministero alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in ragione dell’avvenuto accredito delle somme, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, risultando integralmente conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. Il pagamento successivo all’instaurazione del giudizio, sebbene idoneo a definire il thema decidendum, non è tuttavia privo di conseguenze sul piano delle spese.
Sotto tale profilo, il Tribunale ha affermato che l’Amministrazione resistente, avendo adempiuto al comando giudiziale soltanto dopo la proposizione della causa, deve considerarsi virtualmente soccombente. La condanna alle spese a suo carico costituisce, pertanto, applicazione del criterio della soccombenza virtuale, quale corollario del principio per cui l’esecuzione tardiva non fa venir meno la necessità di far ricorso al giudice per ottenere quanto già riconosciuto.
Con specifico riguardo alla quantificazione, il Collegio ha valorizzato la natura seriale del contenzioso in materia di Carta del docente, evidenziando come, nella medesima camera di consiglio, il difensore della ricorrente avesse discusso numerose cause dal contenuto identico o sovrapponibile. Tale circostanza, connotando l’attività difensiva per elevata ripetitività e standardizzazione, ha indotto il Tribunale a ritenere equa una liquidazione ridotta rispetto ai parametri tabellari, quantificando le spese in euro 600,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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