Inottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 2887 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato quando sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che sia intervenuto il pagamento. L’accertamento del credito non contestato nell’an e nel quantum impone l’assegnazione di un termine per adempiere e, in caso di inutile decorso, la nomina sin d’ora del commissario ad acta. Il compenso del commissario e le spese di lite sono posti a carico dell’amministrazione inadempiente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2201/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e, per l’effetto, condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi liquidate.

La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato. Il Ministero non ha dato esecuzione. Il ricorrente propone ricorso per ottemperanza. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e accerta che il titolo, ritualmente notificato, è passato in giudicato. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero costituito non ha formulato alcuna deduzione sul punto né indicato l’andamento della procedura di spesa. Il collegio ne trae la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il ricorso è fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero al titolo indicato in epigrafe. Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente, darà corso al pagamento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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