Monetizzazione ferie non godute per malattia e onere della prova sul datore (TAR Lombardia n. 2872 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, posto dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, non opera quando il mancato godimento del congedo deriva da causa non imputabile al lavoratore, quale la malattia. In tale ipotesi il diritto all’indennità sostitutiva non si estingue alla cessazione del rapporto, dovendosi applicare il diritto eurounitario e la lettura costituzionalmente conforme offerta dalla Corte costituzionale n. 95 del 2016. Grava sul datore di lavoro l’onere della prova di aver concretamente posto il dipendente in condizione di fruire delle ferie, invitandolo formalmente e informandolo del rischio di perdita del diritto. In difetto di tale dimostrazione, la monetizzazione è dovuta anche in caso di cessazione a domanda del lavoratore.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso un Comando interregionale, era stato collocato a riposo medico per un lungo periodo per gravi motivi di salute, usufruendo di licenze straordinarie di convalescenza. Il 18 aprile 2014 cessava anticipatamente dal servizio su propria richiesta. Alla data di cessazione residuavano 57 giorni di congedo ordinario non fruito, di cui 43 relativi al 2013 e 14 al 2014.

Con istanze del 2014, del 2021 e del 2023 chiedeva il pagamento sostitutivo. L’amministrazione negava con provvedimento dell’8 agosto 2023, invocando la prescrizione quinquennale e il divieto di monetizzazione. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, chiedendo anche l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria recente pronuncia n. 2039 del 2.7.2024 e ricostruisce il quadro normativo. L’art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995 prevede il pagamento sostitutivo all’atto della cessazione qualora il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio; l’art. 18, comma 1, d.P.R. n. 254/1999 e l’art. 29, comma 4, d.P.R. n. 170/2007 ampliano le ipotesi di monetizzazione. Su tale assetto è poi intervenuto il divieto generale del D.L. n. 95/2012.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 2016, ha escluso l’illegittimità della norma, potendosi interpretarla nel senso che il divieto non opera quando la cessazione del servizio e il mancato godimento dipendono da causa non imputabile al lavoratore, come la malattia; il divieto resta invece riferito alle ipotesi in cui la cessazione derivi da scelta del lavoratore, che consente di pianificare per tempo le ferie. La CGUE, nella causa C-341/15 del 20 luglio 2016, ha affermato che il diritto all’indennità finanziaria non è subordinato ad alcuna condizione ulteriore rispetto alla cessazione del rapporto e al mancato godimento delle ferie.

Sul piano delle regole probatorie il Collegio richiama la causa C-218/22 del 18 gennaio 2024, secondo cui il datore di lavoro deve assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia in condizione di fruire delle ferie e l’onere della prova incombe su di lui. È richiesto un comportamento fattivo, anche con atti formali, idoneo a rendere edotto il dipendente del rischio di perdita del diritto (richiamata Cons. Stato n. 1480 del 2024).

Nel caso concreto, la documentata assenza per malattia rendeva impossibile programmare le ferie. Non sussistono quindi condizioni ostative alla monetizzazione; il ricorso è accolto, con dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di riconoscere l’indennità per 43 giorni quanto al 2013 e 14 giorni quanto al 2014, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. La rivalutazione monetaria è invece esclusa, trattandosi di debito di valuta e in assenza di prova del maggior danno. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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