Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 3264 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione che non abbia eseguito, neppure in parte, il pagamento e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum. Conseguentemente ordina il pagamento entro un nuovo termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Dipartimento, che provvede entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza 6 giugno 2023 n. 1983, l’accertamento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’Amministrazione debitrice ed era passata in giudicato. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto e senza formulare deduzioni sul pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il titolo è passato in giudicato, è stato notificato ritualmente ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Su questo punto il Ministero, pur costituito, non ha formulato alcuna deduzione né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è dunque fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’Amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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