Esecuzione della sentenza e commissario ad acta per il permesso di costruire (TAR Lazio n. 367 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione sugli obblighi conformativi nascenti da una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo ordina alla stessa di definire con provvedimento espresso il procedimento amministrativo che la pronuncia esecutata imponeva di concludere, entro un termine determinato. In caso di ulteriore inerzia, dispone la nomina di un commissario ad acta con facoltà di sostituirsi all’ente inadempiente. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dal trentunesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione ed è dovuta fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente chiede l’esecuzione di una sentenza della stessa sezione che aveva annullato il provvedimento con cui il Comune di Terracina aveva sospeso l’esame di un’istanza di permesso di costruire, in attesa della definizione di un procedimento di riesame relativo a un precedente permesso in sanatoria del medesimo complesso immobiliare. La sentenza esecutata era stata notificata al Comune, che era poi rimasto inerte.

La ricorrente denuncia il mancato rispetto degli obblighi conformativi e domanda l’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Comune non si costituisce, pur essendo ritualmente intimato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il contenuto della sentenza da eseguire: la ragione posta a fondamento della sospensione — l’esigenza di verificare la legittimità del permesso relativo alla preesistenza — può astrattamente giustificarla, ma solo a condizione che il procedimento di riesame sia stato effettivamente iniziato e che la sospensione sia contenuta in tempi certi e prestabiliti.

Nel caso concreto questi principi risultavano disattesi: non emergeva che il riesame fosse stato avviato, e la sospensione era stata disposta senza fissazione di alcun termine di durata. Da qui l’obbligo del Comune di riattivare il procedimento di esame dell’istanza e di definirlo con provvedimento espresso, in un senso o nell’altro.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, non avendo l’amministrazione — non costituita benché ritualmente intimata — fornito elementi ostativi. Il Tribunale ordina al Comune di definire il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

In caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile della Direzione regionale competente in materia di politiche abitative e pianificazione urbanistica, o un funzionario da lui delegato, che si sostituirà all’ente e provvederà all’esecuzione. Il compenso del commissario, liquidato dalla sezione su istanza documentata, è posto a carico del Comune.

Il Comune è condannato alla penalità di mora, fissata in euro venti per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla comunicazione e fino all’adempimento o all’effettivo insediamento del commissario, secondo l’indirizzo richiamato (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro millecinquecento, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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