Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3265 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il debitore pubblico non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum. L’accertamento dell’inottemperanza impone l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e, in caso di inutile decorso, la nomina del commissario ad acta. Il commissario è nominato sin d’ora e opera a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, con l’obbligo di relazionare al giudice sull’assolvimento del mandato.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 6184 del 07.02.2024, con cui era stato accertato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle relative somme.

La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato. Il Ministero non ha dato esecuzione. Si è costituito in giudizio con atto di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta, passato in giudicato e ritualmente notificato.

Il Collegio rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.

La difesa erariale, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è quindi fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero. Al resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso è liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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