Carta docente, esecuzione del giudicato e termine di centoventi giorni (TAR Emilia-Romagna n. 67 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito per l’esecuzione del giudicato amministrativo, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione debitrice, che costituisce strumento idoneo allo scopo. L’inerzia dell’Amministrazione, non contestata e neppure dedotta mediante costituzione in giudizio, integra i presupposti per l’esperimento del rimedio di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina pertanto l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, in parte qua, del giudicato formatosi sulla sentenza n. 122/2023 del 13 luglio 2023 del Tribunale di Piacenza – Sezione Civile. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva dichiarato il diritto delle parti ad ottenere la carta elettronica del docente, per l’importo di € 500,00 annui, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione per gli anni scolastici indicati nel titolo.
Le interessate assumono che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la notificazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del giudice ordinario. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti del rimedio di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm., muovendo dall’inerzia serbata dall’Amministrazione, rimasta non contestata e non dedotta mediante costituzione.
Il passaggio decisivo riguarda la decorrenza del termine concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il Collegio accerta che risulta scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97), computato dalla notificazione della sentenza in data 8 gennaio 2025.
Di rilievo è la modalità della notificazione: essa è stata eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. La giurisprudenza amministrativa richiamata dal Collegio — tra le altre, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209; TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432; TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169 — conforta tale ricostruzione.
Il ricorso è dunque accolto. Il Collegio dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione, in parte qua, al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura delle ricorrenti. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale. Il Ministero è infine condannato alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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