Nessun indennizzo per sequestro in alto mare senza privazione della libertà personale (TAR Sicilia n. 1102 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 7-bis del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, e dal decreto ministeriale attuativo, presuppone un sequestro in alto mare da parte di forze straniere, anche non regolari, che si sostanzi in una privazione della libertà personale del personale imbarcato. Non ogni atto di violenza commesso in alto mare integra la fattispecie indennizzabile: occorre che i pescatori siano stati effettivamente privati della libertà e che tale privazione abbia impedito lo svolgimento dell’attività lavorativa per un dato periodo. L’onere di provare il sequestro grava sul richiedente e non è assolto dalla sola denuncia, che è atto di parte. Il giudizio sulla qualificazione dei fatti rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile sotto il profilo della erroneità dei presupposti e del travisamento.
Il Fatto
La società ricorrente, armatoria di un motopeschereccio, aveva presentato istanza di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 7-bis del d.l. n. 137 del 2020, deducendo che il proprio natante era stato aggredito in alto mare da una motovedetta libica e che il comandante e l’equipaggio erano stati privati della libertà personale per oltre novanta minuti.
Il Ministero competente aveva disposto l’archiviazione dell’istanza, negando che nei fatti fosse ravvisabile un sequestro e qualificando l’episodio, semmai, come attacco riconducibile alla pirateria. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio e, dopo la riassunzione del giudizio, la causa è approdata al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa. L’art. 7-bis del d.l. n. 137 del 2020 stanzia fondi a sostegno dei familiari del personale imbarcato e delle imprese di pesca nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere. Il decreto ministeriale attuativo disciplina l’indennità giornaliera per la vittima e quella per l’armatore, commisurata ai danni subiti e al lucro cessante.
La ratio del beneficio è dunque quella di indennizzare le perdite conseguenti all’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa durante il sequestro. La fattispecie presuppone, in termini necessari, una privazione della libertà personale del personale imbarcato.
Passando al caso concreto, il Tribunale rileva una discrasia significativa tra la ricostruzione offerta negli atti di giudizio e il contenuto della denuncia sporta dal rappresentante legale pochi giorni dopo i fatti. Dalla denuncia emerge che il comandante aveva immediatamente contattato una nave della Marina militare italiana presente in zona, che un elicottero sorvolava l’area teatro degli eventi e che l’arresto del mezzo e il trasferimento del comandante sul natante libico erano avvenuti su invito dell’autorità militare italiana.
Da tale ricostruzione non emerge l’avvenuta privazione della libertà personale per effetto di un sequestro. Ciò che risulta è un grave attacco al mezzo italiano, avvenuto alla presenza di mezzi della Marina militare, che ha condotto trattative e consentito il rientro del peschereccio.
Il Collegio sottolinea un profilo dirimente sul piano probatorio: la società non ha offerto alcuna prova del sequestro diversa dalla denuncia, che è atto di parte e che, per come formulata, non consente di affermare l’intervenuta privazione della libertà. La competente Procura della Repubblica, inoltre, non ha aperto un fascicolo per sequestro, ma solo per pirateria e tentato omicidio.
Il secondo motivo di ricorso è pertanto infondato. Quanto al dedotto vizio procedimentale, la doglianza non merita accoglimento in forza dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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