Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta nel silenzio del Comune (TAR Sicilia n. 2669 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato che il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato, che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e che persiste l’inadempimento, il giudice amministrativo afferma l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e fissa un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta automaticamente: il giudice può escluderla valutando il tempo trascorso dalla notifica del titolo e le difficoltà dell’adempimento legate ai vincoli normativi e di bilancio. Le spese di precetto non sono rimborsabili, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è frutto di libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il ricorrente ottiene dal Tribunale di Ragusa un decreto ingiuntivo che condanna il Comune a pagargli la somma di 13.626,18 euro, oltre accessori. Il titolo viene notificato e dichiarato esecutivo. L’ente non paga e non si costituisce nemmeno nel giudizio di ottemperanza.

Il creditore propone allora ricorso al TAR Sicilia chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora, con vittoria di spese. Il Collegio decide alla camera di consiglio del 9 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti della procedura. La notificazione del titolo e la dichiarazione di esecutorietà rendono ritualmente incardinata l’azione; è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996; il decreto ingiuntivo risulta non ottemperato. Non emergono motivi giustificativi dell’inadempienza.

Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo in capo all’ente di dare integrale ottemperanza al titolo, per le somme dovute e con detrazione di quanto eventualmente già versato dopo l’emissione del decreto o la proposizione del ricorso. Il termine per l’adempimento è fissato in novanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente, un commissario provvede in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni, su istanza di parte.

Il Collegio esclude invece il rimborso delle spese di precetto. L’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. è imputabile alla sola scelta del creditore, che ne sopporta il costo.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non la fissa. Pesano due considerazioni: il tempo effettivamente trascorso dalla notificazione del titolo e le difficoltà dell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, richiamando TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 850,00 euro, oltre accessori e contributo unificato, con natura della controversia assimilata alle procedure esecutive mobiliari. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica presentata entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con richiamo a Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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