Requisito di iscrizione all’albo Forense nelle selezioni pubbliche: illegittima la clausola escludente (TAR Calabria n. 1466 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella redazione dei bandi di concorso l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nella fissazione dei requisiti di partecipazione, ma tale potere incontra il limite della ragionevolezza e del rispetto del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente locale, che per gli enti locali individua i requisiti di accesso all’impiego ai sensi dell’art. 35, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. È pertanto illegittima la clausola che richieda la perdurante e ininterrotta iscrizione all’Albo degli avvocati per un triennio antecedente al bando, ove il regolamento comunale non la contempli e il PIAO non la preveda. Il requisito è irragionevole perché attiene a un dato meramente formale, che presuppone solo il superamento dell’esame di abilitazione e non l’effettivo esercizio della professione, e finisce per escludere chi vanti una più duratura esperienza professionale ma si sia cancellato dall’Ordine.

Il Fatto

Il Comune di Rende ha pubblicato un avviso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario avvocato. Tra i requisiti specifici di partecipazione l’art. 4 dell’avviso richiedeva non solo l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ma anche l’iscrizione all’Ordine degli avvocati negli ultimi tre anni antecedenti al bando, con iscrizione ininterrotta dal 10 giugno 2021.

Il ricorrente, iscritto all’Albo sin dal gennaio 2020, si era cancellato a propria richiesta nel marzo 2022 dopo aver preso servizio presso un ufficio giudiziario. Dopo aver inutilmente chiesto l’annullamento in autotutela della clausola, ha comunque presentato domanda, è stato ammesso con riserva, ha superato le prove e si è collocato al secondo posto della graduatoria. Ha quindi impugnato l’avviso nella parte relativa al requisito contestato. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di interesse e la discrezionalità nella fissazione dei requisiti; sono intervenuti alcuni candidati idonei non vincitori.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari. Ha escluso la riunione con altro giudizio pendente, non vertendo questo sul possesso dei requisiti di partecipazione. Ha ritenuto sussistente l’interesse del ricorrente: l’accoglimento non demolisce la procedura, ma consolida la sua posizione in graduatoria, producendo effetti solo in capo a chi ha agito. Ha qualificato gli intervenuti come controinteressati sopravvenuti, titolari di un interesse al mantenimento del requisito, senza necessità di autonoma impugnazione. Ha escluso l’acquiescenza derivante dalla partecipazione al concorso nonostante la clausola tempestivamente impugnata.

Quanto alla dichiarazione non veritiera di possesso del requisito, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espulsivo e che gli intervenuti non hanno impugnato l’ammissione con riserva: la questione non poteva quindi essere esaminata in via incidentale. In ogni caso la dichiarazione era resa innocua dall’impugnazione e sarebbe divenuta ininfluente in caso di accoglimento.

Nel merito, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui i requisiti del bando devono essere coerenti con le professionalità da acquisire e con la procedura (richiamando TAR Sardegna n. 105 del 2021 e Cons. Stato n. 2587 del 2016). Ha però osservato che per gli enti locali è il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi a individuare i requisiti di accesso, e che quello del Comune non prevedeva l’iscrizione all’Albo per un periodo determinato. Non ha convinto la tesi che il PIAO 2024-2026 avesse modificato il regolamento, non contenendo alcuna previsione in tal senso.

Più radicalmente, il requisito difetta di ragionevolezza: riguarda un profilo squisitamente formale e discrimina soggetti egualmente abilitati a seconda della sola iscrizione formale, escludendo chi vanti un’esperienza effettiva e duratura. Il Tribunale ha richiamato TAR Lazio n. 21777 del 2024, che aveva definito l’attualità dell’iscrizione una circostanza neutra, capace di produrre l’effetto paradossale di ammettere chi ha esperienza più breve ed escludere chi ne ha più lunga, non comportando la cancellazione la perdita delle competenze, come conferma l’art. 17, legge n. 247/2012 sulla reiscrizione senza nuovo esame.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento parziale dell’avviso nella parte in cui prevede il requisito contestato. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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