Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 2664 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e sia comprovato il passaggio in giudicato della sentenza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inerte, va condannato a eseguire il giudicato nei termini indicati dal giudice amministrativo. All’inutile scadere di tale termine consegue la nomina del commissario ad acta, che assicura l’ottemperanza in via sostitutiva. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di Catania n. 1174/2023 del 24/03/2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, per gli anni scolastici compresi tra il 2017/18 e il 2021/22, per un valore di € 2.500,00 oltre accessori.
Notificata la sentenza, il Ministero non ha dato attuazione alle sue disposizioni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, ritenendo vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della P.A. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio verifica il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modificazioni. La notifica dell’atto introduttivo è intervenuta oltre due anni dopo la notifica della sentenza del giudice del lavoro, con conseguente piena ammissibilità dell’azione esecutiva.
Il Tribunale accerta altresì il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta, condizione necessaria ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Sul punto richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, e dà atto dell’attestazione di Segreteria del 12 maggio 2025.
Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il Collegio accoglie pertanto la domanda e ordina all’Amministrazione di attribuire la Carta elettronica per il valore di € 2.500,00 oltre accessori, nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della Legge n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega in favore di funzionario di posizione apicale del medesimo ufficio. Il commissario assicura l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del termine principale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere riscosso le competenze.
Nota della Redazione
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