Esproprio per opera pubblica: legittimo affidamento e discrezionalità tecnica nel progetto esecutivo (TAR Lazio n. 1461 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, l’obbligo dell’amministrazione di garantire la partecipazione del privato assume connotati di doverosità nei confronti dei destinatari dei provvedimenti ablatori, ma non si estende alla successiva fase di messa a punto del progetto esecutivo dell’opera pubblica, che resta prerogativa riservata alla stazione appaltante, priva di obbligo di istruttoria in contraddittorio. La scelta progettuale esecutiva costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove il ricorrente deduca argomenti idonei a invalidare, sotto il profilo del criterio adottato e della sua applicazione concreta, l’esercizio di tale potere. Il legittimo affidamento non può fondarsi su interlocuzioni prive di elementi univoci e non attribuisce alcuna pretesa a partecipare alla conferenza di servizi indetta per la definizione della fase progettuale. Non è configurabile alcuna disparità di trattamento ove la diversa estensione dell’area espropriata trovi giustificazione in ragioni tecniche e plano-altimetriche obiettive.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di un impianto di distribuzione di carburanti collocato lungo la statale Flaminia, nel tratto interessato dal raddoppio della linea ferroviaria Roma-Viterbo. Il progetto esecutivo dell’opera prevede l’espropriazione di una fascia di terreno antistante l’impianto, funzionale alla realizzazione di uno svincolo sopraelevato con rampe di innesto sulla statale.
La società ha impugnato, limitatamente a tale striscia di proprietà, la determinazione dell’amministratore unico della società affidataria che aveva dichiarato la pubblica utilità e approvato il progetto esecutivo, nonché il decreto di occupazione d’urgenza e i pareri versati nella conferenza di servizi. Dopo la rinuncia all’istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso verte sulla violazione del legittimo affidamento. La ricorrente sostiene che una sequenza costante di interlocuzioni con la stazione appaltante avrebbe ingenerato la pretesa di essere coinvolta attivamente nella definizione del progetto esecutivo, così da escludere l’esproprio dell’area antistante l’impianto.
Il Collegio disattende la censura. L’obbligo di garantire la partecipazione procedimentale è doveroso nei confronti dei destinatari di provvedimenti espropriativi, ma non rispetto alla fase progettuale esecutiva. Il procedimento espropriativo si chiude con un provvedimento tipico e nominato, previa istruttoria in contraddittorio; la successiva istituzione di un tavolo tecnico per la messa a punto del progetto resta prerogativa della stazione appaltante, non accompagnata da alcun obbligo di istruttoria procedimentale. La sede idonea per rappresentare le esigenze del punto vendita era dunque la fase endoprocedimentale dell’espropriazione, che la ricorrente ha omesso di attivare. Né dagli atti emerge un elemento univoco idoneo a fondare l’affidamento prospettato.
Il secondo motivo concerne l’antidoverosità e inadeguatezza della scelta progettuale, denunciata per difetto di istruttoria e di motivazione. L’amministrazione resistente illustra le ragioni tecniche dell’esproprio: la necessità di realizzare, a valle dell’impianto, uno svincolo sopraeuvato con due rampe, vincolato dai raggi di curvatura imposti dall’adiacente ferrovia e dalla normativa stradale, nonché da esigenze di sicurezza della circolazione. La rampa in discesa in direzione Castelnuovo di Porto impone di ricomprendere nell’esproprio anche la fascia antistante, che poi si rastrema integrandosi con la statale.
Di fronte a una scelta progettuale esecutiva espressione di discrezionalità tecnica, il ricorrente avrebbe dovuto dispiegare argomentazioni attendibili per invalidarla, tanto nel criterio adottato quanto nella sua applicazione concreta. La ricorrente si limita invece a deduzioni eccessivamente generiche sul quomodo del progetto. La scelta adottata è l’esito di una procedura articolata, immune dal deficit istruttorio e motivazionale prospettato.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto all’impianto concorrente ubicato a monte, il Collegio rileva che anche quest’ultimo è stato assoggettato a espropriazione. L’andamento discontinuo del perimetro è imposto dall’andamento planimetrico del terreno, che degrada in corrispondenza dell’impianto della ricorrente, ed è stato previsto per ridurre al minimo le superfici espropriate. La traslazione dell’asse stradale, necessaria per l’allargamento del sedime ferroviario, interessa il fronte di entrambi i distributori. La censura è quindi infondata e il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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