Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 1266 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. il titolo di condanna al pagamento di somme di danaro ha valore ed efficacia di giudicato. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del credito: esso consente soltanto il soddisfacimento del diritto accertato, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi per misura e decorrenza, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, il giudice dichiara l’inottemperanza e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a due docenti, a titolo di carta docente, la somma complessiva di euro 2.000,00 ciascuna, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 29.1.2025.

Non essendo intervenuto il pagamento, le creditrici hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato e di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo assistito da efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il diritto di credito è dunque certo nella sua fonte.

Il Tribunale precisa però la natura del giudizio di ottemperanza. Esso non ha contenuto costitutivo quanto al credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme come calcolata dalle ricorrenti non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.

Il Collegio accerta poi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme da parte delle Amministrazioni dello Stato, da calcolarsi dalla notificazione del titolo esecutivo.

Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento. Il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, decorso il termine, provvedendo entro i successivi centoventi giorni. La sua attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. Quanto alle spese, non contestato l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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