Bocciatura alla prova finale del corso-concorso per segretario comunale annullata: il voto numerico non basta, serve motivazione (TAR Lazio n. 12321 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di inidoneità all’esito della prova finale di un corso-concorso finalizzato al rilascio di un’abilitazione non può essere validamente espressa attraverso un mero voto numerico insufficiente. Trattandosi di un giudizio che si colloca a valle di un articolato iter formativo, la bocciatura deve essere assistita da una motivazione personalizzata e dedicata, che espliciti le ragioni per cui, alla luce del complessivo percorso del candidato e dei criteri predeterminati dalla commissione, non possa ritenersi raggiunto il livello minimo di idoneità. La regola della sufficienza del voto numerico nelle procedure selettive di massa non può essere automaticamente estesa alle verifiche finali dei corsi di formazione, caratterizzati da una platea ristretta di discenti già selezionati. L’inclusione nella graduatoria, che ai sensi dell’art. 13, comma 6, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, attribuisce il diritto all’iscrizione all’albo, presuppone comunque il conseguimento di una valutazione positiva in una prova che accerti il raggiungimento degli obiettivi formativi minimi.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al corso-concorso selettivo di formazione, edizione 2021, per l’abilitazione all’iscrizione nella fascia iniziale dell’albo dei segretari comunali e provinciali, strutturato in una fase concorsuale e in un successivo corso di formazione, al termine del quale era prevista una verifica finale con discussione di una tesi e colloquio sul programma didattico. Convocata per la prova finale, la candidata ha conseguito il punteggio complessivo di 15/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30 fissata dalla commissione, ed è stata pertanto esclusa dalla graduatoria finale approvata dal Ministero dell’Interno. Avverso tale esclusione e gli atti presupposti la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo la non previsione della prova finale, l’illegittimità della modalità in videoconferenza e l’irragionevolezza delle modalità di valutazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, osservando che il superamento del corso non può prescindere da un giudizio di idoneità all’esito di una verifica che accerti il raggiungimento degli obiettivi formativi minimi, come richiesto dalla natura abilitante del corso. La previsione di una prova finale con efficacia escludente è risultata, pertanto, conforme al quadro normativo di riferimento.
Parimenti infondata è stata ritenuta la censura relativa allo svolgimento della prova in videoconferenza, in quanto il regolamento adottato dall’amministrazione conteneva puntuali prescrizioni per garantire l’isolamento del candidato e i poteri di controllo della commissione. In ogni caso, la ricorrente non aveva allegato né provato alcuna anomalia concreta nello svolgimento della prova.
Il collegio ha invece accolto il terzo motivo, facendo proprie le osservazioni dei precedenti della medesima Sezione. Ha evidenziato che la sufficienza del voto numerico, invocata per le grandi procedure selettive, non può operare per la verifica finale di un corso-concorso, in cui la commissione dispone di elementi ulteriori desumibili dall’intero percorso formativo del candidato. In tale contesto, il giudizio di inidoneità espresso con il solo punteggio di 7/30 al colloquio è stato ritenuto carente di motivazione, poiché non specifica le manchevolezze del candidato rispetto ai criteri predeterminati nel verbale della commissione.
La sentenza ha quindi annullato i provvedimenti impugnati, ordinando all’amministrazione di consentire alla ricorrente di ripetere la prova finale dinanzi a una commissione in diversa composizione, mediante discussione della medesima tesi e nuova domanda sorteggiata, salvi gli ulteriori provvedimenti all’esito della reiterata prova. Le spese sono state compensate, con obbligo per la pubblica amministrazione di rifondere il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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