Esecuzione del giudicato amministrativo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1935 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione. Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e il relativo munus è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione del titolo e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 2176 del 7 luglio 2021, con la quale il medesimo Tribunale aveva condannato l’amministrazione regionale al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge. Il titolo era divenuto definitivo e l’amministrazione non vi aveva dato esecuzione.
Di qui il ricorso in ottemperanza, diretto a conseguire l’integrale pagamento delle somme vantate e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione intimata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, risultante da attestazione acquisita agli atti del giudizio. Sotto il secondo, ha rilevato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale era stata fornita prova.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.
Per l’ipotesi di decorso infruttuoso di tale termine, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015.
Quanto al compenso del commissario, il Tribunale ha stabilito che sarà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese, oltre al richiamo all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare ministeriale n. 75 del 1991. La parcella dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, precisandosi che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, e non dal deposito della relazione.
Il Collegio ha inoltre disposto, a carico dell’amministrazione e a favore del ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese di lite, liquidate in euro 189,00 oltre accessori, sono poste a carico della parte soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.