Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato sospende il termine di decadenza per l’equa riparazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 16250 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del Consiglio di Stato, agli effetti dell’art. 4 della l. n. 89/2001, diviene definitiva solo con la scadenza dei termini per la sua impugnazione per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Tra questi motivi rientra anche il cd. eccesso di potere giurisdizionale, che può emergere soltanto con la pubblicazione della decisione. Ne consegue che il termine di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione decorre dalla scadenza del termine per il ricorso per cassazione, alla cui disciplina si applica la sospensione generale dei termini processuali prevista dall’art. 83 del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, e non la sospensione limitata ai termini di notificazione dei ricorsi nel processo amministrativo di cui all’art. 36, comma 3, del d.l. n. 23/2020, convertito in l. n. 40/2020.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo, conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 12/2/2020. La Corte d’appello di Salerno, accogliendo l’opposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso, ritenendo che la sentenza del Consiglio di Stato fosse passata in giudicato prima della proposizione della domanda di equo indennizzo. Secondo la Corte territoriale, la sospensione dei termini processuali dovuta all’emergenza epidemiologica si era applicata anche al termine per impugnare la sentenza amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi incentrati sulla violazione dell’art. 327 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.l. n. 23/2020. Ha richiamato il principio per cui la sentenza del Consiglio di Stato è definitiva, agli effetti dell’art. 4 della l. n. 89/2001, solo dal momento in cui scadono i termini per la sua impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione, tra cui rientra l’eccesso di potere giurisdizionale, riprendendo i precedenti di Sez. 2 n. 27783 del 2019 e Sez. 6-2 n. 25714 del 2015.

La Corte ha precisato che la proponibilità del ricorso per cassazione implica l’operatività dei termini di cui al comma I dell’art. 36 del d.l. n. 23/2020, e non quelli del comma III applicato dal giudice di merito, che concerneva esclusivamente i termini di notificazione dei ricorsi nel processo amministrativo. Di conseguenza, opera la sospensione generale dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, prevista dall’art. 83 del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, che sospende anche i termini per la proposizione delle impugnazioni.

Considerata l’operatività della proroga fino all’11 maggio 2020, la Corte ha calcolato la sospensione per emergenza epidemiologica in 63 giorni, e non in 38 come ritenuto dalla Corte d’appello. Pertanto, la sentenza del Consiglio di Stato è passata in giudicato il 16/11/2020, rendendo il ricorso per equa riparazione proponibile fino al 17/5/2021. Il ricorso, depositato il 7/5/2021, era quindi tempestivo. La Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per il riesame della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 327 c.p.c.

Tutte le 734 sentenze sull'art. 327 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *