Accesso atti illegittimo se diniego fondato su opposizioni controinteressati (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 227 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel partenariato speciale pubblico-privato di cui all’art. 134, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, il diniego di accesso agli atti non può risolversi nel mero recepimento delle opposizioni dei controinteressati. L’amministrazione è titolare di un potere-dovere di bilanciamento autonomo tra l’interesse ostensivo del richiedente e le esigenze di riservatezza degli operatori economici, e il provvedimento negativo deve essere sorretto da motivazione specifica che dia conto delle concrete ragioni di segretezza e della loro prevalenza sull’interesse conoscitivo. L’opposizione generica, che non individui le singole informazioni riservate né dimostri il loro valore economico e il pregiudizio competitivo, non è idonea a fondare il diniego. Il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario va comparato con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, che non può subire compressioni indiscriminate.

Il Fatto

La società ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva indetta dal Museo storico e Parco del Castello di Miramare per l’individuazione del partner privato di un partenariato speciale pubblico-privato destinato alla valorizzazione del complesso. Conclusa la selezione con l’individuazione del partner, la ricorrente, classificatasi in posizione non utile, ha presentato istanza di accesso agli atti della procedura, chiedendo anche la documentazione prodotta dalle ditte collocatesi al primo e al secondo posto in graduatoria.

Interpellate dall’amministrazione, le controinteressate si sono opposte all’ostensione adducendo esigenze di riservatezza e di segreto aziendale. Il Museo ha respinto l’istanza con determinazione che si limitava a richiamare i riferimenti protocollari delle opposizioni ricevute, senza autonoma valutazione del loro contenuto. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività del ricorso, fondata sull’applicabilità del rito speciale in materia di accesso previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Il partenariato speciale pubblico-privato ex art. 134, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 ha natura di contratto gratuito, cui non si applicano direttamente tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, inclusa la disciplina processuale invocata. L’azione segue quindi il rito ordinario ex art. 116 cod. proc. amm. e il termine ordinario di impugnazione: il ricorso è tempestivo.

Nel merito, il diniego è stato ritenuto illegittimo sotto concorrenti profili. In primo luogo sussiste difetto assoluto di motivazione: il provvedimento si risolve in un rinvio alle note di opposizione, senza alcuna valutazione comparativa tra l’interesse ostensivo e gli interessi alla riservatezza. L’amministrazione ha così abdicato al proprio potere-dovere di bilanciamento, trasformando il procedimento in un automatismo recettizio delle opposizioni private. Il rilievo si rafforza alla luce dell’ordinanza della Corte di Giustizia UE 10 giugno 2025, C-686/24, secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice non è vincolata dalla dichiarazione di riservatezza dell’operatore economico, ma deve svolgere una verifica effettiva e autonoma sulla reale natura confidenziale delle informazioni.

In secondo luogo, le opposizioni sono risultate del tutto generiche. Le controinteressate non hanno individuato le specifiche informazioni riservate, né dimostrato il loro concreto valore economico o il pregiudizio competitivo derivante dalla divulgazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa intervenuta sul punto, il Collegio ha ribadito che ai fini della limitazione dell’accesso non è sufficiente l’affermazione generica che gli atti attengano al know-how aziendale, essendo necessario un bilanciamento che individui un punto di equilibrio tra riservatezza e trasparenza e che riguardi un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico.

Il Collegio ha inoltre escluso che, per la natura della procedura, le offerte contenessero segreti industriali, formule tecnologiche o brevetti tali da giustificare un oscuramento integrale, restando tale circostanza in ogni caso indimostrata. Ha poi valorizzato la rilevanza difensiva dell’accesso: la ricorrente ha partecipato alla procedura, ne è risultata esclusa dalle posizioni selezionabili e ha già instaurato giudizi sulla sua legittimità. La conoscenza delle offerte dei primi due classificati è funzionale alla tutela delle proprie ragioni in sede giurisdizionale e non può essere compressa da opposizioni generiche. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del diniego, ordine di ostensione entro quindici giorni e condanna del Ministero alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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