Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso: dichiarazione della parte e pronuncia in rito (TAR Sardegna n. 150 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse, depositata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a., con conseguente pronuncia in rito che prescinde dall’esame del merito. La mancata costituzione in giudizio del Comune intimato esclude la necessità di una statuizione sulle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile, impugnava l’ordinanza con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune aveva ingiunto la demolizione di un manufatto realizzato in copertura di un terrazzo, nonché la relativa relazione della Polizia Locale posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso veniva proposto dinanzi al TAR Sardegna, che si pronunciava in composizione monocratica e collegiale ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., senza discussione orale, su richiesta della parte ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in data 18.12.2025, la ricorrente aveva depositato una dichiarazione con cui dava atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso, chiedendo che ne venisse dichiarata l’improcedibilità. A fronte di tale dichiarazione, il Tribunale ha ritenuto che non residuasse alcuna questione da esaminare nel merito, dovendosi procedere in conformità alla richiesta della parte.
La pronuncia si fonda sull’art. 35, lett. c), c.p.a., che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione. Il Giudice amministrativo ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, senza entrare nel merito delle censure dedotte avverso l’ordinanza di demolizione.
In relazione alle spese di lite, il Collegio ha disposto che nulla fosse dovuto, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato, il quale non aveva quindi svolto attività difensiva che giustificasse una regolazione delle spese a suo favore.
La sentenza è stata infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa e il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarla, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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