Ottemperanza al giudicato sul danno da reiterazione dei contratti a termine (TAR Abruzzo n. 30 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, quando la sentenza di condanna al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine indica quale parametro di quantificazione l’ultima retribuzione globale di fatto senza ulteriori specificazioni, il ricalcolo va operato sulla base dell’ultima retribuzione mensile corrisposta al ricorrente, alla data di pubblicazione del titolo esecutivo, in pendenza dell’ultimo rapporto a tempo determinato. Il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine costituisce danno emergente con valenza sanzionatoria, non sostitutiva o integrativa del reddito da lavoro dipendente, con la conseguenza che la somma liquidata non è assoggettabile a ritenuta IRPEF. Il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di rideterminare capitale e interessi legali secondo tali criteri e di corrispondere la differenza rispetto a quanto già versato.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Sulmona, Sez. Lavoro, n. 188/2020, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, quantificato in otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La ricorrente deduce il parziale inadempimento del giudicato sotto tre profili: il Ministero avrebbe assunto a base di calcolo la retribuzione coeva al deposito del ricorso introduttivo e non l’ultima percepita alla data di pubblicazione della sentenza ottemperanda; avrebbe applicato alla somma la tassazione IRPEF; avrebbe omesso di calcolare e corrispondere gli interessi. Chiede quindi l’ordine di esatta esecuzione entro un termine e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non contesta i fatti, sostiene che la ricorrente potrebbe chiedere il rimborso all’erario e deposita il decreto di pagamento degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dapprima verifica la ammissibilità del ricorso: la sentenza è passata in giudicato e risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione in forma esecutiva, condizione di procedibilità prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito il TAR aderisce al proprio precedente (sentenza n. 142/2024), che ha accolto un ricorso analogo. Il parametro dell’ultima retribuzione globale di fatto, privo di specificazioni, va riferito all’ultima retribuzione mensile corrisposta al momento della pubblicazione del titolo esecutivo, in pendenza dell’ultimo rapporto a termine, come affermato dal Consiglio di Stato, sezione VI, 28 aprile 2021, n. 3429.
Quanto alla natura del danno, il Collegio richiama la qualificazione come perdita della chance di conseguire un’occupazione alternativa migliore (CGUE, ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/2013; Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 14 gennaio 2021, n. 559), dunque come danno emergente a valenza sanzionatoria e non sostitutiva del reddito (Corte di Cassazione, sezione lavoro, 28 febbraio 2022, n. 6491), con esclusione dell’assoggettabilità all’imposta sui redditi da lavoro dipendente (Corte di Cassazione, sezione VI civile, 12 ottobre 2018, n. 25471).
Poiché non è contestato che il Ministero ha calcolato il risarcimento sulla retribuzione coeva al deposito del ricorso e vi ha applicato le trattenute IRPEF, il TAR ordina di ricalcolare il dovuto, capitale e interessi, entro trenta giorni. Il ricalcolo va operato moltiplicando per otto l’ultima mensilità lorda corrisposta nell’ambito dell’ultimo rapporto a termine reiterato alla data di pubblicazione della sentenza; gli interessi vanno ricalcolati sul nuovo importo; il Ministero deve versare la differenza rispetto a quanto già corrisposto.
Il parziale adempimento induce il Collegio a non nominare allo stato il commissario ad acta, riservandone la nomina all’eventuale persistenza dell’inadempimento oltre il termine, su richiesta della ricorrente. Il ricorso è accolto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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