Ricorso collettivo inammissibile per conflitto di interessi tra condominio e condomini (TAR Toscana n. 20 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile solo se sussistono congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali — domande identiche nell’oggetto, atti impugnati di medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi — e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. La proposizione congiunta costituisce deroga al principio per cui ogni domanda deve essere proposta dal titolare dell’interesse con separata azione, e grava sui ricorrenti la prova, ex ante e in astratto, della puntuale identità non solo del petitum ma anche della causa petendi, oltreché dell’assenza del conflitto. È arbitrario postulare una scissione a posteriori del ricorso, distinguendo tra motivi ammissibili e motivi inammissibili, perché il ricorso giurisdizionale è atto complessivamente unitario. Al giudice non è consentito scegliere a quale dei ricorrenti, in palese conflitto di interessi, accordare tutela.
Il Fatto
Il condominio ricorrente gestisce le parti comuni di un complesso immobiliare fiorentino soggetto a tutela monumentale ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, con ampio parco condominiale in parte attribuito in uso esclusivo ad alcune unità immobiliari. A seguito della denuncia di abusi nel giardino, la Soprintendenza avviava il procedimento di rimessa in pristino ex art. 160 del d.lgs. n. 42/2004; il Ministero, con decreto dirigenziale del 22 giugno 2018, ordinava ai proprietari titolari dell’uso esclusivo dei resedi di ridurre in pristino le opere.
Il progetto di risistemazione presentato nel 2018 e la successiva istanza di nulla osta ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004 venivano ritenuti non accoglibili, in ragione della nullità della delibera assembleare dichiarata dal giudice civile e del difetto di sottoscrizione da parte di tutti i condomini. Il condominio e due condomini impugnavano i tre provvedimenti soprintendentizi e ministeriali, articolando quattro censure; intervenivano ad opponendum altri condomini, eccependo il difetto di legittimazione dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dei principi in materia di ricorso collettivo. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il ricorso congiunto è ammissibile solo in presenza dei requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, e ribadisce che la prova di tali condizioni grava sui ricorrenti. Sul punto richiama Cons. Stato sez. V, 1° settembre 2023, n. 8138, oltre a T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 6 aprile 2023, n. 5812, T.A.R. Valle d’Aosta, 20 marzo 2023, n. 20, Cons. Stato sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1774 e n. 1775.
Il percorso argomentativo si concentra sul primo motivo, con il quale il condominio rivendica il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all’ordine di messa in pristino, in favore dei condomini titolari del diritto di uso individuale ex art. 1122 cod. civ. su parte del giardino — cioè degli stessi soggetti che hanno congiuntamente proposto il ricorso. Ne deriva, secondo il Collegio, un conflitto di interessi non meramente potenziale ma reale ed innegabile, non essendo possibile individuare una soluzione che sciolga il conflitto tra le due legittimazioni alternative prospettate dalla censura.
La Sezione ritiene infruttuosi i tentativi difensivi di escludere il conflitto. La dedotta piena omogeneità delle posizioni è smentita dal tenore del primo motivo; inutile è valorizzare l’identità del petitum, mancando l’identità di causa petendi richiesta dalla giurisprudenza, essendo almeno un motivo caratterizzato da causa petendi in conflitto. Irrilevante è anche la prospettata diversità “spaziale” delle posizioni, poiché l’impostazione del ricorso e il contenzioso civilistico evidenziano che le opere abusive insistono solo su aree condominiali oggetto di uso individuale. Fuori luogo è il richiamo alla responsabilità solidale in materia edilizia, poiché la censura rivendica una responsabilità esclusiva dei due condomini.
L’assorbente rilievo di inammissibilità esime il Collegio dall’esame dell’istanza di sospensione del giudizio formulata dagli interventori ad opponendum. Le spese sono compensate tra le parti, in ragione della sostanziale assenza di attività difensiva del Ministero e dell’irritualità dell’atto di intervento, non notificato alle altre parti e non depositato nel termine dell’art. 50, terzo comma, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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