Accesso al permesso di costruire e silenzio-diniego: spese compensate (TAR Sicilia n. 2029 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi integra diniego tacito ai sensi dell’art. 24, quarto comma, della legge n. 241/1990, con conseguente esperibilità del rimedio giurisdizionale avverso il silenzio. L’Amministrazione è tenuta a consentire l’accesso anche quando il documento richiesto sia già soggetto a pubblicazione, non esaurendo la pubblicità legale l’obbligo di ostensione. La richiesta di accesso al permesso di costruire, formulata dal proprietario di immobili limitrofi per verificare la regolarità del titolo edilizio, è puntuale e giustificata. Sopravvenuto in corso di causa il rilascio della documentazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La natura obiettivamente controversa della questione giustifica la compensazione delle spese, con esclusione della responsabilità processuale aggravata.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di immobili contigui a un intervento edilizio, ha presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti, chiedendo copia del permesso di costruire e dell’autorizzazione di costruzione relativi al progetto. L’Amministrazione non ha risposto nei termini, così determinando il formarsi del silenzio.
Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-diniego, deducendo la violazione degli artt. 1, 2 e 22 della legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 della Costituzione. Nel corso del giudizio il Comune ha pubblicato il titolo edilizio sul sito istituzionale e ha poi trasmesso tutti gli allegati al permesso, eccependo la cessazione della materia del contendere. La controinteressata, società titolare del titolo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’eventuale impugnazione del permesso e il difetto di motivazione dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende innanzitutto posizione sulla qualificazione del silenzio. La legge configura il silenzio dell’Amministrazione sulle istanze di accesso come diniego tacito, richiamando l’art. 24, quarto comma, della legge n. 241/1990. La tesi del Comune, che aveva prospettato un’ipotesi di silenzio-inadempimento, non è condivisa.
Quanto all’ampiezza della domanda, il ricorrente ha espressamente circoscritto la richiesta a due documenti. La richiesta relativa all’“autorizzazione di costruzione” non appare intellegibile, poiché il permesso di costruire costituisce esso stesso l’autorizzazione di costruzione. Resta dunque rilevante la sola domanda di accesso al permesso di costruire.
Il Collegio richiama il principio secondo cui l’Amministrazione è tenuta a consentire l’accesso anche nelle ipotesi in cui il documento sia soggetto a pubblicazione, citando la giurisprudenza sul punto (T.A.R. Campania, Napoli, V, 9 dicembre 2002, n. 7888). La pubblicazione del titolo sul sito dell’ente non esaurisce quindi l’obbligo di ostensione.
La richiesta di accesso al permesso di costruire risulta puntuale e giustificata dall’interesse esplicitato dal ricorrente, proprietario di immobili limitrofi, a verificare la regolarità del titolo edilizio. L’eccezione della controinteressata sulla tardività dell’impugnazione del permesso è superata: l’oggetto del giudizio non concerne l’annullamento del titolo, e il ricorrente conserva comunque un interesse a tutelare le proprie ragioni in sede civile.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso risulterebbe parzialmente fondato, con esclusivo riferimento alla richiesta di accesso al permesso di costruire. Tuttavia, essendo intervenuto il rilascio della documentazione, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. La questione può considerarsi obiettivamente controversa: le spese di lite sono pertanto compensate e non si configura alcuna responsabilità del Comune e della controinteressata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Nota della Redazione
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