Quote latte, caducazione derivata dell’intimazione di pagamento (TAR Lombardia n. 31 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’atto di determinazione del prelievo supplementare sul latte, per contrasto con il diritto eurounitario, determina l’invalidità caducante dell’intimazione di pagamento che su di esso si fonda, quale atto di riscossione conseguenziale, senza che occorra autonoma impugnazione degli atti a valle. Il nesso di presupposizione, immediato e necessario, tra atto impositivo e atti esecutivi opera anche quando tra gli stessi si frapponga una cartella di pagamento. Il credito da quote latte e i relativi interessi non costituiscono obbligazioni periodiche e sono soggetti alla prescrizione decennale. Nei giudizi impugnatori la prescrizione si interrompe con la costituzione in giudizio dell’amministrazione e resta sospesa fino alla definizione del ricorso, senza che la perenzione incida retroattivamente sull’effetto sospensivo.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, insieme ai singoli soci, impugna l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per oltre due milioni di euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri, riferita alle campagne 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 2014-2015. L’atto richiama due cartelle di pagamento, emesse su ruoli dell’AGEA e della Regione Lombardia.
La ricorrente deduce la nullità della notifica a mezzo PEC, la prescrizione del debito e l’omessa compensazione con gli aiuti PAC. AGEA e Regione Lombardia si costituiscono, ricostruendo il contenzioso pregresso sulle singole annate lattiere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto il destino degli atti presupposti. Per le campagne 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 sono sopravvenute pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato che hanno annullato i provvedimenti di compensazione nazionale per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea e del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE, imponendo all’Amministrazione una complessiva rideterminazione.
Da ciò deriva, in via assorbente, l’illegittimità dell’intimazione impugnata per invalidità derivata. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’invalidità caducante ricorre quando l’atto annullato costituisce presupposto unico e imprescindibile dei successivi atti esecutivi, sì che il suo venir meno li travolge automaticamente. Nessun onere di autonoma impugnazione gravava quindi sulla parte privata.
Il Tribunale respinge invece l’eccezione di prescrizione. Il prelievo e gli interessi non sono debiti periodici ex art. 2948 n. 4 cod. civ., ma misure patrimoniali applicate sullo sforamento delle quote individuali, soggette a prescrizione decennale. Il termine è stato interrotto dalla notificazione degli atti e dalle intimazioni, è rimasto sospeso per la pendenza dei giudizi avverso gli atti presupposti e va computato tenendo conto dei periodi di sospensione legale. La perenzione non fa venir meno l’effetto sospensivo, non applicandosi la regola dell’art. 2945, comma 3, cod. civ. ai giudizi impugnatori.
Quanto alla campagna 2014-2015, la sussistenza di giudicati sfavorevoli impone l’esame dei vizi propri dell’intimazione. È infondata la censura sulla nullità della notifica PEC: la certezza della provenienza è garantita dal dominio risultante dai pubblici elenchi e, in ogni caso, la notifica da indirizzo istituzionale non è nulla se consente al destinatario di difendersi senza incertezze. È parimenti infondata la doglianza sulla mancata compensazione con gli aiuti PAC, smentita dalla documentazione contabile prodotta da AGEA e non contestata specificamente.
Il ricorso è quindi accolto per le prime tre campagne ai fini del ricalcolo e respinto per la quarta. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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