Il perimetro del giudicato non si estende oltre gli atti impugnati (TAR Lazio n. 7079 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto ad ottenere l’esecuzione del giudicato, il cui perimetro oggettivo è segnato dagli atti impugnati nel giudizio di merito con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti. Tale perimetro non può essere ampliato da una sentenza di appello che, nel confermare la decisione di prime cure, contenga affermazioni riferibili esclusivamente agli atti successivi all’autorizzazione originaria non impugnata. Ne consegue che, ove il giudicato concerna provvedimenti di modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale, non può ritenersi elusiva la condotta dell’amministrazione che continui a fare applicazione dell’autorizzazione originaria rimasta in vita, la cui legittimità non è stata investita dalla pronuncia da ottemperare.
Il Fatto
La società ricorrente agiva per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio che aveva annullato, nei sensi di cui in motivazione, la determinazione regionale di modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla controinteressata, nonché il successivo provvedimento di avvio del riesame con valore di rinnovo. Il giudicato era stato confermato dal Consiglio di Stato.
La ricorrente lamentava che l’amministrazione, nonostante l’annullamento, non avesse vietato alla controinteressata di continuare l’attività di trattamento dei rifiuti urbani, ed aveva adottato atti che riconoscevano gli impianti della stessa come utilizzabili, chiedendo la declaratoria di nullità per elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente perimetrato l’oggetto del giudizio deciso dal giudice di prime cure, rilevando che esso era circoscritto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, tra i quali non figurava l’autorizzazione integrata ambientale originaria del 2016. La sentenza ottemperanda, nel valorizzare le BAT del 2018, aveva disposto che il gestore continuasse ad esercitare l’attività sulla base della originaria AIA, proprio perché non risultavano modifiche dell’impianto legittimamente assentite.
La Corte ha quindi escluso che il perimetro del giudicato potesse essere ampliato dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato, la cui affermazione circa l’illegittimità di qualsiasi autorizzazione successiva rilasciata alla controinteressata doveva intendersi riferita solo all’autorizzazione successiva, rimanendo ferma quella originaria del 2016. Tale lettura, ad avviso del Collegio, è imposta dagli stessi principi in materia di clausola di salvaguardia e riesame, che consentono all’impianto di continuare a funzionare nell’assetto autorizzato prima della pubblicazione delle nuove BAT.
Il TAR ha concluso che la condotta dell’amministrazione, non avendo inciso sull’autorizzazione originaria non impugnata, non integrava gli estremi della violazione o dell’elusione del giudicato, disattendendo la domanda di nullità e respingendo il ricorso per ottemperanza in quanto infondato.
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Nota della Redazione
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